Bonifica siti contenenti amianto

Bonifica siti contenenti amianto

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, la delibera del Comitato Nazionale 30 marzo 2004, n. 1, ripartisce le attività della categoria 10 in due "sottocategorie" in relazione al diverso grado di pericolosità per l'ambiente e la salute dell'uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto e alla conseguente complessità dei relativi interventi di bonifica.

10A - per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

10B - per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzanti, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

L'iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A.


La delibera n. 1 del 30 marzo 2004 individua nell'allegato "A", per ciascuna delle due sottocategorie, l'elenco delle attrezzature minime di cui le imprese devono disporre e fissa il valore di dette attrezzature per ogni classe d'iscrizione. La disponibilità e il valore delle attrezzature è dimostrato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentate e dal responsabile tecnico.


Inoltre l'impresa deve dotarsi di almeno un responsabile tecnico, la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione.

 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE
Ai  fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 10, i documenti necessari sono:

Modello domanda in marca da bollo, firmato dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Dichiarazione Allegato B con la quale ogni soggetto destinatario delle verifiche antimafia (art. 85, d.lgs. 159/2011) attesta la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione (art. 67, d.lgs. 159/2011);
Modello RT: un modello R.T. per ogni responsabile tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie e classi per le quali viene assunto l’incarico;
Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;
Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;
Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del Responsabile Tecnico;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;
Documentazione attestante l’abilitazione dei dirigenti dell’attività di rimozione dell’amianto e di bonifica delle aree interessate di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (In sostituzione dell’idoneità al modulo di specializzazione “F” di cui alla del. CN 16 luglio 1999, n.003/CN/Albo);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il responsabile tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta: deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni;
Copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell’art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 o copia autentica del/i piano/i di lavoro presentato/i alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 59-sexies del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, riguardanti l’esperienza maturata dal responsabile tecnico;
Dichiarazione di conformità d.lgs. 9/4/2008 n.81;
Dichiarazione di atto notorio attestante la piena disponibilità delle attrezzature;
Foglio notizie relativo alla categoria di cui all’allegato ”B” alla delibera n. 2 del 30 marzo 2004;
Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria;
Pagamento dei diritti di segreteria.

Le attrezzature minime devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa le attrezzature: di proprietà, in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.


Valore attrezzature minime categoria 10

classi

E

D

C

B

A

importo complessivo dei lavori cantierabili

fino a € 200.000,00

fino a € 1.000.000,00

fino a € 2.500.000,00

fino a € 9.000.000,00

oltre € 9.000.000,00

valore attrezzature categoria 10 A

€ 2.600,00

€ 2.600,00

€ 7.700,00

€ 38.700,00

€ 51.600,00

valore attrezzature categoria 10 B

€ 12.900,00

€ 12.900,00

€ 31.000,00

€ 154.900,00

€ 180.800,00



Importi per soddisfare il requisito di capacità finanziaria:

classi

E

D

C

B

A

importo complessivo dei lavori cantierabili

fino a € 200.000,00

fino a € 1.000.000,00

fino a € 2.500.000,00

fino a € 9.000.000,00

oltre € 9.000.000,00

importi categoria 10 A

€ 23.200,00

€ 43.900,00

€ 152.400,00

€ 803.100,00

€ 1.084.600,00

importi categoria 10 B

€ 33.600,00

€ 54.200,00

€ 175.600,00

€ 919.300,00

€ 1.213.700,00




Requisiti del Responsabile Tecnico per la categoria 10

 


fino a Euro 200.000,00


fino a Euro 1.000.000,00


fino a Euro 2.500.000,00


fino a Euro 9.000.000,00


oltre Euro 9.000.000,00

Ctg. 10A

D+2aa / L+1a / CF+2aa

D+5aa / L+2aa / CF+5aa

D+5aa / L+2aa / CF+5aa

L+5aa / CF+7aa

L+5aa / CF+7aa

Ctg. 10B

D+3aa / L+1a / CF+3aa

L+5aa / CF+5aa

L+5aa / CF+5aa

L+5aa / CF+7aa

L+5aa / CF+7aa

 

 


ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:
Garanzia finanziaria;
Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato  direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure  con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN:  IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;
Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.


GARANZIE FINANZIARIE: vengono richieste all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo e con la comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l´impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell´Ambiente).
Tale garanzia è prevista sotto forma di fideiussione e i relativi importi sono stabiliti dal D.M. Ambiente 23.04.1999, pubblicato in data 26.06.1999. Il contratto di fidejussione deve essere sempre corrispondente allo schema previsto dall´allegato 1 del D.M. Ambiente 8.10.96.
Le fideiussioni possono essere prestate da Assicurazioni o Istituti bancari, mentre non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie. L’art. 212, commi 10 e 11, del D.lgs. n. 152/2006 disciplina le attività soggette a iscrizione nell’Albo che devono presentare apposite garanzie finanziarie.
Il decreto amplia gli incentivi per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA), che può rispondere ad una normativa di riferimento:
• REGOLAMENTO CE 761/2001 denominato “EMAS”, acronimo di Eco-Management Audit Scheme (con diffusione europea): importo pari al 30% dell'importo previsto.

Svincolo delle polizze
L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al  D.M. 8/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Pertanto, non è più necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

SOSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA
La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa. In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:
che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione;
se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.
Se  il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata. Se il nuovo istituto  bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.

DURATA DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione ha durata quinquennale

REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.

VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, D.M. n. 120/2014), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale, ecc.).
L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 D.M. n. 120/2014).
L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT). Nel modello di variazione sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all’Albo.
Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
• ragione e denominazione sociale
•  sede legale
•  legali rappresentanti
Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

TRASFERIMENTO INTERREGIONALE DELLA SEDE LEGALE
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n. 349 del 08/03/2013

CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo.
La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.

Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.


MODULISTICA

 

 

 

Modello domanda di iscrizione

Modello domanda di rinnovo

Autocertificazione antimafia Allegato B

Attrezzature cat. 10

Attrezzature cat. 10A
Attrezzature cat. 10B

Dicharazione conformità Dlgs 81_2008

Dichiarazione conformità copie

Foglio notizie cat 10 A

Foglio notizie cat 10 B

Modello fidejussione cat. 10

Modello Intercalare RT

Modello variazione ctg. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Requisiti soggettivi del RT

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti soggettivi del legale rappresentante

 

 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO:


Decreto Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 2004
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto

Contratto di fideiussione categoria 10
(allegato A, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 2004)


Articolo 212, comma 11, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, decreto legislativo 205/2010 riduzione degli importi delle garanzie finanziarie


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