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Deposito di pratiche telematiche nel Registro Imprese/REA: eliminazione procura speciale dal 1° APRILE 2022

Deposito di pratiche telematiche nel Registro Imprese/REA: eliminazione procura speciale dal 1° APRILE 2022

Si comunica che ai sensi dell’art. 5 del D.lgvo dell’8 novembre 2021 n.183, tenendo conto del processo di riorganizzazione complessiva dei servizi di trasmissione delle domande telematiche, già avviato a livello nazionale anche da altre Camere di Commercio, si comunica che, a far data dal

1° APRILE 2022

NON è più consentito il deposito di pratiche telematiche nel Registro Imprese/REA con il modulo cartaceo di "procura speciale” accompagnato dalla copia del documento d'identità personale del sottoscrittore, e ciò con riferimento a tutti i tipi di adempimenti da inviare al Registro Imprese/R.E.A. e a tutte le tipologie di soggetti obbligati e/o legittimati.

Pertanto dall’1/04/2022 il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell'atto da pubblicare (es. titolare di impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta esclusivamente con la propria firma digitale.

Resta inteso che gli intermediari continueranno ad inviare le istanze telematiche, che dovranno riportare la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato all’adempimento.

Si ricorda che i soggetti interessati dovranno acquisire in tempo utile il dispositivo di firma digitale facendo apposita richiesta attraverso i canali istituzionali del sito camerale www.na.camcom.gov.it .

Dal punto di vista normativo, la dismissione della procura cartacea consentirà di dare completa attuazione all’art. 31 della Legge 340/2000, che richiede la firma digitale del soggetto obbligato/legittimato alla presentazione delle domande al Registro Imprese, rispondendo pienamente all’esigenza di assicurare certezza sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento.

Pertanto a seguito dell’eliminazione del Modulo “Procura Speciale” dal 1° aprile 2022 la modalità di sottoscrizione delle istanze da inviare al Registro Imprese e REA, viene regolamentata come di seguito indicato :

  1. Soggetti obbligati/legittimati all'intestazione e sottoscrizione con firma digitale della distinta e relativa modulistica del Registro Imprese Il modello di Comunicazione Unica e la distinta Registro Imprese devono riportare come soggetto intestatario dichiarante esclusivamente uno dei tre soggetti sotto indicati, che sottoscrive con la propria firma digitale (in formato .p7m).
    1. Amministratori/liquidatori/sindaci/titolare di impresa individuale
    2. Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
    3. Notai ;
    4. Curatore Fallimentare ;
    5. Amministratore giudiziario;
  2. Intermediario (colui che cura materialmente la sola trasmissione della pratica) Le istanze di iscrizione al Registro delle imprese o al REA potranno essere “inviate” anche da intermediari (es. Associazioni di categoria, Agenzie di pratiche amministrative, Professionisti del settore in genere). L’intermediario continuerà quindi ad inviare telematicamente le istanze al Registro delle Imprese, non potendosi però qualificare come “dichiarante”, e quindi non sarà più obbligato a firmare a tale titolo l’istanza di iscrizione o di deposito, che deve invece riportare i dati dei soggetti indicati al precedente punto 1), e deve essere da questi firmata digitalmente.

 

I dottori commercialisti iscritti all'Ordine professionale dovranno inserire la seguente dicitura:

“Pratica telematica presentata dal sottoscritto __________________ commercialista iscritto nella sezione “A” dell'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili di (provincia) n. (nr. iscrizione), non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione, quale incaricato dal legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350” 

 

 

La domanda di iscrizione o deposito, ovvero la distinta ComUnica, deve essere firmata digitalmente anche dall’intermediario, nel caso in cui, come domicilio elettronico della pratica , venga indicata la casella PEC di posta elettronica certificata dell’intermediario stesso.


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