fas fa-bullhorn
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha stabilito significative novità in materia di riscossione coattiva. Nello specifico ha previsto lo Stralcio dei ruoli di importo residuo fino a mille Euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 227 e 228) e la Definizione agevolata dei carichi affidati al suddetto Agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231).
In ordine allo Stralcio è stata data facoltà agli Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e, quindi, alle Camere di Commercio di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando ai sensi dell'art. 1, commi 229 della medesima Legge, un provvedimento di non adesione.
  • Il Decreto Legge n. 198/2022, convertito in Legge n.14/2023, con modificazioni, pubblicata in G.U. n.49 del 27/02/2023 ha consentito un maggior termine per gli enti impositori, fino al 31-3-2023 per le proprie decisioni.
  • La Camera di Commercio di Napoli, con Delibera della Giunta n. 18 del 23/03/2023 ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo Stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
  • Si rammenta che alle imprese è consentito, comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo tramite l’adesione alla Definizione agevolata prevista all’art. 1, comma 231 delle Legge 197/2022. La norma permette di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate al medesimo Agente a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di aggio, versando, invece, quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i, la Definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni ed il modello per l’adesione alla Definizione agevolata che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/.

Sanzioni - Modalità di pagamento

Società, cooperative e consorzi - Imprese individuali, notai, intermediari

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F23 (codice tributo 741T) – (Causale PA),  presso le banche, i concessionari o gli uffici postali, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale.
Entro 10 giorni dal pagamento la ricevuta deve essere trasmessa alla Camera di Commercio secondo le seguenti modalità:

inviata a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
inviata per posta semplice all'Ufficio Diritto Annuale e Sanzioni presso Il Registro Imprese di Napoli Corso Meridionale 58 80142 Napoli
consegnata direttamente all'Ufficio Diritto Annuale e Sanzioni presso Il Registro Imprese di Napoli Corso Meridionale 58 Napoli 


Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, Euro 25,00 per spese di procedimento e spese di notifica, da effettuarsi con il modello PagoPA allegato alla notifica del verbale.

Sanzioni amministrative relative a denunce al REA - Repertorio Economico Amministrativo
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le seguenti modalità:

Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, Euro 15,00 per le ditte individuali ed Euro 25,00 per le Società,  per spese di procedimento e  spese di notifica.

 


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