Registrazione Disegni e Modelli

Nuove agevolazioni del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) alle Imprese per la valorizzazione dei Disegni e Modelli

Il disegno e modello comunitario è un disegno e modello unico valevole sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e si acquisisce con la registrazione sull'apposito registro tenuto dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha sede ad Alicante (Spagna).
Il deposito, unico, può essere effettuato presso la sede dell'UAMI (Avenida de Aguilera, 20e - 03080 Alicante - España - Tel. 0034.65.139100 - Fax 0034.65.139159), di persona, oppure per posta, per corriere, via fax, o ancora può essere effettuato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Le istruzioni e la modulistica per il deposito delle domande si possono trovare nei siti
www.uibm.gov.ithttp://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.it.do

Il 12 Dicembre 2001 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il regolamento n. 98/71/CE sui disegni e modelli comunitari.
Il nuovo sistema istituisce un duplice regime di protezione:
• i disegni e modelli comunitari non registrati
• i disegni e modelli comunitari registrati

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI NON REGISTRATI
Dal 6 Marzo 2002 sono protetti tutti i disegni e modelli comunitari non registrati.
Si tratta di una protezione relativa ad un diritto che viene acquistato automaticamente in seguito alla semplice divulgazione, all’interno della Comunità, di prodotti in cui sono stati incorporati disegni o modelli (vale a dire, qualora il disegno o modello sia stato pubblicato, esposto, commercializzato o divulgato in modo da potersi ragionevolmente ritenere che gli specializzati del settore interessato siano venuti a conoscenza di tali eventi).
Il diritto è limitato a tre anni e proibisce l’uso di copie dei disegni o modelli originali, tuttavia esso costituisce ancora un valido strumento di protezione alternativo alla registrazione per tutte quelle industrie, come ad esempio quella della calzatura e dell’abbigliamento, che ad ogni stagione rinnovano le proprie collezioni. Pertanto i disegni e modelli saranno protetti contro contraffazioni e copie abusive senza formalità né costo alcuno in tutto il territorio dell’Unione.
Unico “neo” della tutela l’onere della prova: nel caso in cui si rilevi la presenza di copie del proprio design sarà il titolare del diritto a dover provare che si tratta di una copia e sarà oltretutto lui stesso costretto a provare che tale copia è stata fatta in malafede.

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI
Dal 01 Aprile 2003 è possibile chiedere la registrazione comunitaria di un disegno o modello presentando domanda di registrazione comunitaria direttamente all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.).

L’OGGETTO DELLA TUTELA
La tutela investe l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risulta da linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e/o dal suo ornamento; per prodotto si intende un qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi l’imballaggio, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Sono compresi anche i prodotti costituiti da più componenti che possono essere smontati e rimontati.

CHI PUO’ CHIEDERE LA REGISTRAZIONE
Qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi paese del mondo può depositare una domanda.

DURATA
Il diritto sarà tutelato per un periodo di cinque anni, rinnovabile quattro volte (la protezione massima sarà di 25 anni).
E’ importante sottolineare che la richiesta di registrazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data della prima divulgazione pena la perdita della possibilità di richiesta della tutela.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Una registrazione di disegno o modello è valida in tutta la Comunità europea. La domanda e la conseguente registrazione si estende automaticamente ai 25 Stati membri della Comunità in modo indivisibile. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. L’annullamento, l’esclusione o la scadenza della registrazione si applica necessariamente alla totalità della Comunità. La registrazione costituisce un titolo di proprietà unica: esso può essere trasferito solamente per l’intera Comunità europea e non per limitatamente ad alcuni paesi. Sono tuttavia possibili licenze limitate a livello territoriale o, per altri aspetti, quand’anche si limitassero ad un particolare Stato membro.

I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE (PERCHE’ REGISTRARE UN DISEGNO O MODELLO)
Il diritto concesso godrà di maggior forza del disegno o modello non registrato, in quanto consentirà al titolare di proibire completamente l’introduzione sul mercato di qualsiasi disegno o modello che non desti un’impressione generale diversa, senza dover provare che quest’ultimo si basa su copie del proprio disegno o modello.
Ulteriore caratteristica del Regolamento è la possibilità prevista per il richiedente il disegno o modello comunitario di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi.
Questo comporta che ideatori ed industrie possano richiederne la registrazione ed al tempo stesso mantenere segreti i propri disegni o modelli fino a quando non siano lanciati sul mercato.
I richiedenti hanno inoltre il diritto di riunire nell’ambito di un’unica richiesta molteplici varianti dello stesso disegno o modello.

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno, organo deputato alla registrazione dei disegni e modelli comunitari, si limiterà a verificare la correttezza formale della candidatura.
Verrà effettuato, solo su richiesta di terzi, un accertamento relativo alla legalità sostanziale dei design comunitari, nell’ambito dell’eventuale procedimento di ricorso.
La procedura di registrazione può essere cosi riassunta:
• i candidati possono presentare la domanda di registrazione presso l’ufficio di Alicante (la domanda di registrazione può essere depositata elettronicamente mediante il sistema di e-filing disposto dall’ufficio e disponibile sul sito dell’U.A.M.I. o mediante compilazione ed invio dei moduli predisposti dall’ufficio stesso e ugualmente disponibili, anche in lingua italiana, sul sito dell’U.A.M.I.).
• dopo aver ricevuto la candidatura, l’Ufficio effettua un esame formale e, se necessario, chiede al candidato di colmare eventuali lacune. Se queste non vengono colmate l’Ufficio rigetta la domanda.
In seguito alla registrazione il design viene pubblicato in un registro disponibile on-line e consultabile da chiunque vi abbia interesse. Se il candidato ha optato per un differimento dalla pubblicazione, la registrazione viene pubblicata nella versione semplificata (senza l’immagine dell’oggetto tutelato). Trascorsi i 30 mesi, o in qualsiasi momento compreso in questa scadenza, il titolare della registrazione può chiederne la pubblicazione nella sua totalità.

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