FAQ

È l'inserimento nel Registro Informatico dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento del titolo. Detta annotazione, che viene riportata in visura, è prevista solo per gli effetti cambiari quando il pagamento (compresi interessi e spese) è effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto dal Registro Informatico.

E' il registro nel quale le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia). L'attività della Camera di Commercio in materia di protesti cambiari, è regolamentata dalla legge 235/2000 e dal decreto 316/2000.

Il Registro Informatico ha sostituito la pubblicazione cartacea che veniva prodotta in passato dalle Camere di Commercio.

La Camera di Commercio provvede alla:

  • ricezione degli Elenchi contenenti i nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia)
  • pubblicazione nel Registro Informatico dei nominativi protestati dal 27 maggio 2001
  • ricezione delle domande di cancellazione dal Registro Informatico e all'esecuzione del provvedimento conseguente (dal 27 dicembre 2000)

Si può chiedere una visura dove è riportata la provincia dove è stato pubblicato il protesto. Questo documento è rilasciato, dietro versamento dei diritti di segreteria (€ 2,00), dall'Ufficio Protesti presente in ogni Camera di Commercio italiana.

  • E’ “illegittimo” il protesto levato fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l’osservanza delle norme da questa previste. Più in dettaglio, ai fini dell’individuazione della illegittimità di un protesto vengono in considerazione violazioni inerenti i termini, il luogo del protesto, la competenza del pubblico ufficiale levatore, la provenienza della richiesta di protesto, l’idoneità del soggetto protestato a subire il protesto, l’identità tra il soggetto protestato e la persona nei cui confronti il protesto è stato richiesto.
  •     E’ “erroneo” il protesto che è fatto levare per errore dal richiedente: il vizio va inteso in senso oggettivo, ricorrendo lo stesso quando, pur essendo levato il protesto in presenza di risultanze cartolari che lo consentano e nel rispetto delle forme e dei presupposti previsti dalla legge, la relativa richiesta è fatta in violazione di accordi intervenuti tra il debitore e il richiedente il protesto (es. accordo di proroga della scadenza), o in generale in contrasto con fatti relativi  alle parti (es.pagamento già eseguito prima della scadenza nelle mani del richiedente il protesto o di suo mandatario.


Per approfondimenti: cancellazione per erroneità

In ogni caso la decisione sull'istanza dipenderà dall'esame della documentazione presentata (e da eventuali integrazioni richieste dall'Ufficio protesti), dalla quale risulti in modo inequivocabile la fondatezza dell'istanza.

Si avverte che l'Ufficio Protesti della Camera di Commercio di Napoli non può entrare nel merito di questioni controverse fra le parti, non disponendo di poteri istruttori (ad esempio titolo emesso a scopo di garanzia, patti interni sulla presentazione per il pagamento, ecc.).
In tali casi l'utente deve necessariamente ricorrere alla giustizia ordinaria per vedere riconosciute le proprie ragioni, eventualmente richiedendo al giudice un provvedimento di urgenza che ordini la sospensione dalla pubblicazione della notizia del protesto.

La cancellazione può essere richiesta da:

  • debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario (unitamente ad interessi maturati e spese di protesto) entro 12 mesi dalla levata del protesto;
  • ufficiali levatori o gli istituti di credito, quando è stato proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto (cambiali assegni);
  • chiunque dimostri di aver subito a proprio nome un protesto erroneo o illegittimo (cambiali e assegni);
  • debitore a cui il Presidente del Tribunale ha accordato il provvedimento di riabilitazione (cambiali e assegni)

Il Dirigente ha 20 giorni di tempo per emettere il provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto, e l'Ufficio ha 5 giorni dalla data dello stesso per eseguire quanto disposto dal Dirigente.

Il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, per ottenere la cancellazione dal Registro informatico deve chiedere:

  1. la riabilitazione al Presidente del Tribunale e successivamente presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio;
  2. oppure può chiedere l'inserimento dell' informazione aggiuntiva dell'avvenuto pagamento nel Registro Informatico (NB: l’informazione aggiuntiva pubblicata non equivale comunque a cancellazione protesto).

Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre richiedere la riabilitazione presso il Tribunale competente. Per approfondimenti: cancellazione per avvenuto pagamento

Nel caso di protesto illegittimo e/o erroneo la Camera di Commercio ha potere di decisione limitato alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale nella levata del protesto (cioè per motivi intrinseci riferiti all'atto stesso del protesto) quali possono essere a titolo esemplificativi:

  • l'errore nell'indicazione del debitore;
  • l'errore nella dichiarazione della banca circa l'esistenza della provvista;
  • l'errore nella pubblicazione del protesto levato nei confronti del trattario non accettante e simili.


La Camera non entra nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo (ad esempio per controversie contrattuali, truffe e simili) che vanno sollevate, come nel caso citato nell'esempio, avanti al Tribunale.

Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della L. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.

Si, l’assegno postale è protestabile. In tale ipotesi la dichiarazione sostitutiva del protesto sarà rilasciata dal Capo della Stanza di compensazione di una delle filiali della Banca d’Italia con sedi a Roma o Milano. Di conseguenza la eventuale richiesta di cancellazione protesti dovrà essere presentata presso la Camera di Commercio di Roma o Milano.

Sì, i titoli potrebbero essere stati pagati. Anche nei casi in cui la normativa lo consente, il protestato potrebbe non aver richiesto né la cancellazione né l'annotazione di avvenuto pagamento.

  • I pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto possono presentare domanda di cancellazione o rettifica quando hanno proceduto in maniera erronea o illegittima alla levata del protesto.
  •     Gli istituti di credito o le aziende di credito hanno inviato un titolo al protesto (assegni o cambiali) in maniera erronea, possono presentare la domanda di cancellazione dal Registro informatico alla Camera di Commercio.

La domanda di rettifica può essere presentata per richiedere la modifica dei dati precedentemente inviati

La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono gli elenchi il 1º giorno di ogni mese. Detti elenchi contengono i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente (ad esempio il 1º dicembre 2008 hanno trasmesso i protesti levati dal 27 ottobre al 26 novembre 2008). La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento.

Ci si deve rivolgere alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto per conoscere la procedura da seguire. Per maggiori informazioni sulla procedura adottata alla Camera di Commercio di Napoli si rinvia alle altre sezioni di questa pagina web relative all’ufficio protesti.

Rimangono iscritti per 5 anni dalla data di registrazione, sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o da parte del Tribunale.

Ogni Camera pubblica i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari, mentre i protesti delle tratte non accettate non vengono pubblicati.

Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. In mancanza di tale cancellazione la notizia del protesto è conservata per 5 anni a partire dalla data di registrazione.

No. La normativa non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Quindi il debitore che provvede al pagamento dell'assegno può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio (stesso iter per la cambiale pagata dopo un anno dalla levata del protesto)

Sì, perché il Registro Informatico è un registro pubblico. Chiunque voglia avere notizie sull'esistenza o meno di protesti a carico di un soggetto, può richiedere una visura presso lo sportello dell'Ufficio protesti della Camera di Commercio (al costo di € 2,00 per diritti di segreteria).

Deve presentarla alla Camera di Commercio di Napoli in quanto la richiesta di cancellazione va sempre inoltrata alla Camera che ha pubblicato il protesto.