Se la mia istanza di cancellazione viene rigettata posso ricorrere all’autorità giudiziaria?

Inviato da admin il Gio, 10/17/2024 - 10:28

Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. In mancanza di tale cancellazione la notizia del protesto è conservata per 5 anni a partire dalla data di registrazione.