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REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti, dipendenti e da tutti coloro che operano a qualunque titolo per l'impresa svolgendo l'attività in parola presso eventuali localizzazioni o sedi dell'impresa stessa.

L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato presso la C.C.I.A.A. di residenza un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante, in relazione al ramo di  mediazione prescelto.

Il requisito professionale può essere dimostrato, inoltre, mediante:

• titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III  del Decreto Legislativo n. 206 del 2007 con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);

oppure

• essere iscritto nel soppresso ruolo agenti di affari in mediazione (requisito valido fino al 12/5/2016) Att.ne: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso Ruolo

oppure

• essere iscritto nell’apposita sezione Rea presso la CCIAA da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio.


REQUISITI MORALI ANTIMAFIA

 

L'attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con qualsiasi attività professionale ed imprenditoriale e con l'essere dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto, dei dipendenti di imprese di mediazione.

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello Mediatori e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello Mediatori e devono essere identificate con lo stesso codice documento.