Agenti e rappresentanti di commercio

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SCIA

L'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “ARC” nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e il modello intercalare “Requisiti” con l'indicazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività per tutti i soggetti successivi al primo. Detti modelli, allegati al DM 26 ottobre 2011, sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro delle Imprese, presentati come file .XML e individuati con il codice documento C34 per il modello “ARC” e C35 per il modello intercalare “Requisiti”.

 

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

 

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

In caso di Scia richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve individuare l'attività che la stessa intende svolgere (agenzia e rappresentanza).

Tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti che devono essere dichiarati nel modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.