Spedizionieri

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Riapertura termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA sezione speciale persone fisiche dei soggetti esercitanti le attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere alla data di soppressione dei rispettivi ruoli e albi professionali.

 

 

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell’apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 1442 del 14.11.1941

Legge n. 1138 del 15.12.1949

È spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa di materiale via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto; anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo, su mandato del primo e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto; operazioni accessorie, ecc.)

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 76 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 l’elenco degli spedizionieri lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.

SCIA

L’attività di spedizioni può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono utilizzare il modello “Spedizionieri” e il modello intercalare “Requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb; i modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato, dovranno essere  allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.In caso di SCIA richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve individuare l'attività che la stessa intende svolgere (spedizioni).Tutti i legali rappresentanti e i preposti se nominati devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali e morali, nonchè tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del DPR 252/1998 devono essere in possesso dei requisiti morali utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

MODIFICHE

L'impresa di spedizioni ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Spedizionieri” e la sezione “Requisiti”.

Svincolo della polizza assicurativa/bancaria e del deposito cauzionale rispettivamente previsti dall’art, 6 e 10 della legge 1442/41.

In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’iscrizione.Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cessazione e lo svincolo della polizza.Se trattasi di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di spedizioniere dal Registro Imprese o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell’avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Messaggero”).

REGIME TRANSITORIO

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Elenco rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc..)Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.Le imprese di spedizioni (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013) un’istanza telematica al Registro delle Imprese della provincia dove esercitano utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Spedizionieri” sezione Aggiornamento Posizione RI/REA per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell’ex Elenco al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell’impresa pena l’inibizione della continuazione dell’attività.

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso Elenco al Registro delle Imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare che i dati dell'Elenco e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

REVISIONE – VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla data di presentazione della SCIA la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.

Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l’attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano.

Cosa fare per accedere al servizio

I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e dopo essere stato compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere necessariamente allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine 101-108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.