Sanzioni

Comunicazione di non adesione allo stralcio di cui al comma 229 della Legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha stabilito significative novità in materia di riscossione coattiva. Nello specifico ha previsto lo Stralcio dei ruoli di importo residuo fino a mille Euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 227 e 228) e la Definizione agevolata dei carichi affidati al suddetto Agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231).
In ordine allo Stralcio è stata data facoltà agli Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e, quindi, alle Camere di Commercio di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando ai sensi dell'art. 1, commi 229 della medesima Legge, un provvedimento di non adesione.
  • Il Decreto Legge n. 198/2022, convertito in Legge n.14/2023, con modificazioni, pubblicata in G.U. n.49 del 27/02/2023 ha consentito un maggior termine per gli enti impositori, fino al 31-3-2023 per le proprie decisioni.
  • La Camera di Commercio di Napoli, con Delibera della Giunta n. 18 del 23/03/2023 ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo Stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
  • Si rammenta che alle imprese è consentito, comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo tramite l’adesione alla Definizione agevolata prevista all’art. 1, comma 231 delle Legge 197/2022. La norma permette di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate al medesimo Agente a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di aggio, versando, invece, quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i, la Definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni ed il modello per l’adesione alla Definizione agevolata che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/.

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Vengono applicate per le denunce presentate al Repertorio Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell'evento per:

l'inizio, modifica o cessazione dell'attività (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)  
l'apertura, modifica o cessazione  di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali) 
per la nomina o cessazione di qualifiche tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali) 
iscrizioni e modifiche di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)


Importi
Euro 10,00 sanzione minima (per la denuncia presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti)
Euro 51,33 sanzione massima (per la denuncia presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini)
Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

 

Solo per sanzioni REA

Per autorizzare il prelievo dell'importo della sanzione dovuta, in fase di spedizione della pratica telematica, occorre scrivere nel riquadro NOTE della distinta e nella messaggistica della pratica:
SI AUTORIZZA IL PRELIEVO DELL'IMPORTO DOVUTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IL TARDATO DEPOSITO