Diritto Annuale 2012

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Con nota del Ministero dello sviluppo economico sono confermate le misure del diritto annuale 2011 anche per l'anno 2012.

Con nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 255658 del 27-12-2011 sono riconfermate anche per il 2012 le misure del diritto annuale già fissate con il D.M. 21/04/2011.
Lart. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal comma 19 dellart. 1 del decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 prevede ora che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, determina, e solo in caso di variazioni significative, aggiorna, sentite Unioncamere nazionale e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui allart. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Questi gli importi riconfermati per il 2012 dalla nota del Ministero:

Nuove imprese iscritte nel corso del 2012
Per le imprese e/o le unità locali di nuova iscrizione il termine di pagamento è sempre quello già disposto dal decreto interministeriale 21.04.2011 e cioè contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione al registro delle imprese o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Questi gli importi riconfermati:

 

Soggetti di nuova iscrizione Impresa Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali € 88,00 € 18,00 (1)
Nuove imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 200,00 € 40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni € 200,00  € 40,00
 Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria    € 40,00
 Nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95    €110,00
 Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero    €110,00
 Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)   € 30,00  --
 Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese  € 200,00  € 40,00
 Nuove imprese con ragione di società semplice agricola (2)/nuove unità locali di dette imprese  € 100,00  € 20,00
 Nuove società di cui al comma 2 dell’art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese  € 200,00  € 40,00

 

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall’impresa già arrotondato ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009. L’importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 17,60000 (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) deve essere in realtà moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d’anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all’importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all’arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso) e in ultimo all’unità di euro (sempre in base al metodo matematico);

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell’attività agricola al Registro delle imprese).

Soggetti già iscritti al 1.01.2012 Impresa  Unità locale
Imprese individuali iscritte in sezione speciale € 88,00 € 17,60 (1)
 Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria  € 200,00  € 40,00
 Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95    €110,00
 Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)  € 30,00  
 Imprese con ragione di società semplice non agricola  € 200,00  € 40,00
 Imprese con ragione di società semplice agricola (2)  € 100,00  € 20,00
 Società di cui al comma 2 dell’art. 16 D.Lgs. n. 96/2001  € 200,00  € 40,00
     




(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall’impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;
(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell’attività agricola al Registro delle imprese).


Fasce di fatturato ed aliquote

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dellesercizio 2011 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

 

SCAGLIONI DI FATTURATO

ALIQUOTE

IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE

Da

a

€ 0,00

€ 100.000,00

Misura fissa

€ 200,00

oltre € 100.000,01

€ 250.000,00

0,015%

€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00

oltre € 250.000,01

€ 500.000,00

0,013%

€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00

oltre  € 500.000,01

€ 1.000.000,00

0,010%

€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00


oltre € 1.000.000,01

€ 10.000.000,00

0,009%

€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00


oltre € 10.000.000,01

€ 35.000.000,00

0,005%

€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00


oltre € 35.000.000,01

€ 50.000.000,00

0,003%

€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00

oltre € 50.000.000,00

0,001%

€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00

fino ad un massimo di € 40.000,00






Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

Da aggiungere:

AGGIORNAMENTO TASSI DI INTERESSE LEGALE

Dal 01/01/2010 al 31/01/2011 = 1%

Dal 01/02/2011 al 31/12/2011 = 1,50%

Dal 01/01/2012 = 2.50%

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale.
Le unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano un diritto in misura fissa pari ad € 110,00 ciascuna.
Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali in corso d'anno versano il diritto annuale al momento della presentazione della denuncia.
Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultano già denunciate al Registro delle Imprese al primo gennaio dell'anno di riferimento deve essere invece effettuato nei termini di legge ( vedi più avanti quando si paga ).


Criteri di arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver svolto tutti i conteggi intermedi per sede e u.l. mantenendo cinque decimali. L'importo finale si arrotonderà all'unità di euro ( per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a cinque; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a cinque).
Per maggiori informazioni ed esempi si può consultare la Circolare Ministeriale n. 19230 del 3.3.09