Diritto Annuale 2021

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Nuova proroga dei termini per il versamento del diritto annuale 2021 (al 15 settembre 2021) per i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).

 

Con la legge 23.07.2021 n. 106 (conversione del D.L. 25.05.2021 n. 73), è stato aggiunto l'articolo 9-ter con il quale è stato disposto un ulteriore differimento per l'anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA.

 

I contribuenti che possiedono requisiti tali da rientrare nell'ambito di applicazione della norma possono avvalersi di tale differimento anche per effettuare il pagamento del diritto annuale relativo all'anno 2021, che quindi potrà essere versato entro il 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione (non è previsto in questo caso il pagamento con 0,40%).

 

Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.

 

 

Proroga termini per il versamento del diritto annuale 2021 per i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).

 

Con nota protocollo 0201219 del 2-7-2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che è stato prorogato al 20 luglio 2021 il termine per i versamenti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. 

 

Pertanto anche il versamento del diritto annuale,  per le imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, ha come nuova scadenza il 20 luglio 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2021 con la maggiorazione dello 0,40%. 

 

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate la scadenza del 30 giugno viene confermata con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

 

TERMINE SCADENZA 30 GIUGNO 2021

Il termine di scadenza è il 30 giugno 2021. Il versamento potrà altresì essere effettuato anche entro il 30 luglio 2021 maggiorando gli importi dello 0,40%. La modalità di versamento può essere:

  • con pagoPA on line, http://dirittoannuale.camcom.it, dove è possibile anche effettuare il conteggio del tributo dovuto, utilizzando i servizi di sul nuovo sito, unico per tutte le Camere di Commercio
  • con il modello F24 avvalendosi del Foglio di Calcolo a disposizione sul sito camerale, dove è possibile effettuare il conteggio del tributo dovuto.

 

Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento effettuato utilizzando il modello F24, può essere fatto direttamente da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla di Napoli NA, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2021

 

Gli importi da versare per il 2021 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Per il triennio 2020-2021-2022, il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 12 marzo 2020 ha autorizzato per la Camera di Commercio di Napoli la maggiorazione del 20% (Delibera del Consiglio Camerale nr. 13 del 27/12/19).  

 

Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.

 

I criteri di arrotondamento sono quelli previsti dalla circolare MSE n. 19230 del 03.03.2009. Oltre alle pagine di istruzioni, è stato predisposto il consueto foglio di calcolo Excel.

 

In caso di omesso o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma, entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento, (breve 3,75% o lungo 6%, si fa presente che il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale.). In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale nei 10 anni precedenti alla richiesta, non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

  

ATTENZIONE alle truffe: falsi bollettini e altre comunicazioni ingannevoli

La Camera di Commercio non invia più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale.

Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l’iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

 

Diritto Annuale Imprese già iscritte:

di seguito le comunicazioni che la Camera di Commercio di Napoli sta inoltrando alle imprese per fornire le informazioni utili al pagamento del diritto annuale 2021
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Diritto Annuale – Sanzioni
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MISURE DEL DIRITTO ANNUALE 2021

 

Con nota n.286980, del 22 dicembre 2020, del Ministero dello Sviluppo Economico sono state confermate le misure già previste per il diritto annuale 2020.

 

Sono stati infatti confermati:

  • la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114
  • l’incremento  della quota del 20% destinata ai progetti approvati dalla  Camera di Commercio di Napoli con Delibera del Consiglio Camerale nr. 13 del 27/12/19, come autorizzati dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto ministeriale 12 marzo 2020 per il triennio 2020-2022.

 

Il versamento per le imprese di nuova iscrizione dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite modello F24 o piattaforma PagoPA.

 

Per agevolare i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale è disponibile il nuovo sito tematico e di calcolo, raggiungibile dal link http://dirittoannuale.camcom.it.

 

Attraverso questo stesso portale sarà possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e la predisposizione del modello F24,  procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2021 ed anche il 2020 avvalendosi del ravvedimento operoso al 6% anche tramite la piattaforma PagoPA.

 

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive previste per i soggetti che si iscrivono nel 2021.

 

Tipo di impresaSedeUnità locale

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese

€ 53,00 (*)
(arrotondato da € 52,80)

€ 11,00 (*)
(arrotondato da € 10,56)

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (imprese individuali, cooperative, consorzi, soc. consortile, GEIE, società di persone, società di capitali)

€ 120

€ 24

Società semplici agricole

€ 60

€ 12

Società semplici non agricole

€ 120

€ 24

Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001

€ 120

€ 24

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)

€ 18

€ 0

Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

(*) Importi 2014 ridotti del 50% (legge 114/2014) e maggiorati del 20% (Decreto MISE 12/03/2020). Ai fini del versamento occorre sempre procedere ad un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dell’importo complessivo dovuto, comprensivo quindi anche di eventuali unità locali aperte in provincia di Napoli; l'arrotondamento si effettua procedendo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.

Esempio:
Se, con la stessa pratica, vengono iscritte sede e unità locale/i o più unità locali si applica, quando necessario, un unico arrotondamento finale.
Esempi per imprese individuali sezione speciale:

  • solo sede:€ 53,00;
  • sede + n. 1 unità locale : € 52,80 + 10,56 = 63,36 da arrotondare a € 63;
  • n. 1 unità locale= €11,00;
  • n. 2 unità locali= € 10,56 x 2 = 21,12 da arrotondare a € 21;
  • sede + n. 3 unità locali =€ 52,80 + (10,56 x 3) = € 84,48 da arrotondare a € 84.

 

Imprese tenute al pagamento del tributo sulla base del fatturato

Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l’esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo, realizzato nell’anno precedente , si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall’impresa, sull’importo così determinato va applicata la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% prevista dal Decreto Ministeriale del 12 marzo 2020.
IN CASO DI EVENTUALI UNITA’ LOCALI: all’importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell’importo base del primo scaglione di fatturato.
☛ Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato
Scaglioni di fatturato
TABELLA PER SCAGLIONI ED ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO
– Società in nome collettivo
– Società in accomandita semplice
– Società di capitali
– Società cooperative
– Società di mutuo soccorso
– Consorzi con attività esterna
– Enti economici pubblici e privati
– Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
  • GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico
  • altre imprese iscritte nella sez ordinaria
Da Euro
Ad Euro
Aliquote %
0
100.000
€ 200 (misura fissa)
Oltre 100.000
250.000
0,015%
Oltre 250.000
500.000
0,013%
Oltre 500.000
1.000.000
0,010%
Oltre 1.000.000
10.000.000
0,009%
Oltre 10.000.000
35.000.000
0,005%
Oltre 35.000.000
50.000.000
0,003%
Oltre 50.000.000
 
0,001%
(fino ad un massimo di € 40.000)

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Diritto Annuale – Sanzioni

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Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare

Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):

  • per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con quello del giorno di chiusura dell'esercizio cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo):

  • 1º esempio: esercizio chiuso il 31/12/2020; versamento del diritto 2021 entro il 30/06/2021.
  • 2º esempio: esercizio chiuso il 30/04/2021, versamento del diritto 2021 entro il 31/10/2021 (domenica quindi prorogato al 2/11).
  • 3º esempio: esercizio chiuso il 30/09/2021, versamento del diritto 2021 entro il 31/03/2022.

Nei tre casi proposti, si suppone che il bilancio sia stato approvato nei 4 mesi.

Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate; se il bilancio è approvato - in base a proroga prevista nello statuto - in 6 mesi, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 31/07/2021 (sabato quindi da prorogare), 30/11/2021, 30/04/2022 (sabato quindi 2/5).

È sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

 

Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

 

Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.

 

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Allegati:
FileDescrizioneDimensione del FileCreatoModificato il
Scarica questo file (dm-12-03-2020-incremento-2020-21-22.pdf)Decreto Ministeriale del 12 marzo 2020 1114 kB30-12-2020 20:0330-12-2020 20:03
Scarica questo file (Proroga 15 settembre.pdf)Legge 23 luglio 2021 n. 106 - Conversione in legge decreto legge 25 maggio 2021Applicabilità al diritto annuale della proroga dei versamenti al 15 settembre 2021352 kB02-08-2021 13:2202-08-2021 13:22
Scarica questo file (prot_U_0286980_22-12-2020_Misure_Diritto_annuale_2021.pdf)Nota n.286980 del 22 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo EconomicoMisure Diritto Annuale 2021739 kB30-12-2020 20:0230-12-2020 20:02
Scarica questo file (Nota prot. (U) 0201219 del 02-07-2021 - Proroga ISA.pdf)Nota prot. 0201219 del 02-07-2021Proroga ISA583 kB05-07-2021 10:2305-07-2021 10:23