Fabbricanti Metrici

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Il Fabbricante metrico deve:

  • sottoporre a verificazione periodica la propria collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch’essi di tipo legale, idonei all’attività che intende svolgere, prima che inizi l’attività e periodicamente ogni biennio entro la fine del mese di gennaio;
  • mantenere le condizioni di riferibilità nel tempo della propria collezione, nel caso in cui il Fabbricante Metrico intenda munirsi di campioni tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati, inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025) e darne contezza in caso di controllo da parte dell’Ufficio Metrico, conservando per almeno cinque anni i certificati di taratura e i piani di controllo periodico adoperati;
  • prima dell’immissione in commercio, sottoporre a verificazione prima nazionale gli strumenti di misura nuovi o ridotti a nuovo, intendendo per “ridotto a nuovo” uno strumento dove è stato sostituito un organo principale della catena di misura o la targa metrica;
  • se lo strumento di misura è di tipo fisso, effettuare la verificazione metrica prima in due fasi distinte:
  1. verificazione prima in fabbrica
  2. sul luogo d’installazione definitivo (collaudo di posa in opera) .

·           se gli strumenti sono di tipo elettronico, garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla Circolare Ministeriale 17 settembre 1997 n. 62/552689 e cioè che gli strumenti:

  1. devono essere conformi alla documentazione depositata presso il Ministero dello Sviluppo economico:
  1. non devono consentire alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi;
  1. non devono consentire la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o evidenti interventi dolosi.
  • predisporre gli strumenti di misura sottoposti a verificazione prima con gli alloggi per ricevere la sigillatura dell’Ufficio Metrico nei luoghi previsti dal piano di legalizzazione depositato presso il competente Ministero dello Sviluppo Economico;
  • applicare agli strumenti di misura sottoposti a verifica prima le targhe metriche identificative, riportanti i dati previsti dalla normativa vigente;
  • se gli strumenti sono associati ad apparecchiature ausiliarie le ulteriori targhette, appositamente vincolate da bolli o sigilli adesivi che si distruggono con la rimozione, riportanti apposita iscrizione che identifichi con i rispettivi numeri di matricola le altre unità cui sono collegati;
  • se il Fabbricante Metrico agisce in regime di Conformità, apporre su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verificazione prima del Ministero dello Sviluppo Economico, i bolli, i sigilli di protezione (riportanti il marchio di fabbrica depositato) e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione e fornire una dichiarazione scritta di conformità metrologica;
  • se deve associare un’apparecchiatura ausiliaria rispondente alla normativa nazionale con un distributore di carburanti del tipo MID (clicca su icona strumenti MID), dovrà:
  1. redigere la lista di controllo (checklist) , prevista dal 3° comma dell’articolo 4 della Direttiva 14 ottobre 2011 ed il libretto metrologico relativo al distributore di carburanti;
  2. conservare l’originale presso la propria azienda;
  3. inviare una copia alla Camera di Commercio competente per territorio
  4. consegnare la terza copia all’utente metrico presso il punto vendita, a disposizione dell’Autorità di controllo.