Fabbricanti Metrici

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Il FABBRICANTE METRICO è la persona fisica o giuridica che:

a)    si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico (per pesare o misurare) ai requisiti indicati dalla normativa specifica;

b)    ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tale responsabilità.

Questa assunzione di responsabilità si compie:

- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico (per pesare o misurare), oppure facendola realizzare a proprio nome;

- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;

- ponendo in commercio, a proprio nome, lo strumento;

- riparando strumenti metrici nel rispetto dei requisiti indicati nei provvedimenti specifici.

Chiunque intende fabbricare e/o riparare strumenti di misura di tipo legale (destinati a far fede in rapporto con terzi), deve fare una dichiarazione scritta alla Prefettura della località dove intende esercitare la sua attività, allegando:

  1. un’impronta della marca di fabbrica con la quale contrassegnerà gli strumenti metrici che presenterà alla verifica;
  2. un certificato dal quale risulti che uguale impronta è stata depositata all’Ufficio Metrico;

La Prefettura prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all’Ufficio Metrico, e ne rilascia ricevuta all’interessato (presa d’atto prefettizia).

Il Fabbricante Metrico che intenderà presentare alla verifica strumenti metrici fuori dalla provincia di appartenenza, dovrà esibire la ricevuta di cui sopra.

 




  • Iscrizione al Registro Imprese:

L’attività di fabbricante e/o di riparatore di strumenti di misura deve corrispondere all’attività effettivamente svolta dall’impresa e da questa comunicata al Registro delle Imprese; pertanto l’impresa deve, prima di presentare la pratica all’Ufficio Metrico, assicurarsi che questa condizione si verifichi in visura camerale.

  • Dotazione strumentazione:

Il Fabbricante Metrico dovrà:

a.     dotarsi di una collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch’essi di tipo legale, idonei all’attività che intende svolgere; detta collezione dovrà essere sottoposta a verificazione periodica prima che inizi l’attività e periodicamente ogni biennio entro la fine del mese di gennaio ;

b.    nel caso in cui il Fabbricante Metrico intenda munirsi di una dotazione completa di campioni tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati, inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025), la disposizione richiamata al punto a. precedente non si applica. Si considera soddisfatta la condizione precedente se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente all’European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la Norma UNI CEI EN 45003 ora UNI CEI EN ISO/IEC 17011, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario, in base alla Norma UNI CEI EN 45012 ora UNI CEI EN ISO/IEC 17021, con riferimento alla norma tecnica per i laboratori di prova in precedenza citata.

o   Scelta della marca di fabbrica

 

Il fabbricante dovrà scegliere l’impronta della marca di fabbrica che sarà depositata e che in seguito sarà utilizzata per contrassegnare gli strumenti di misura presentati a verificazione, contenente almeno le iniziali del nome dell’impresa ed un logo particolare da essa scelto;

 



 

Il fabbricante e/o il riparatore di strumenti di misura dovrà presentare all’Ufficio  Metrico la seguente documentazione:

a.     dichiarazione in bollo, indirizzata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Ufficio Metrico Corso Meridionale 58 - 80143 NAPOLI, di voler intraprendere l’attività di fabbricazione e/o riparazione di strumenti metrici, utilizzando il mod. FM1 (Dichiarazione fabbricante metrico per l’Ufficio Metrico);

b.    analoga dichiarazione in bollo, indirizzata alla Prefettura di Napoli, utilizzando il mod. FM2 (Dichiarazione fabbricante metrico per la Prefettura);

c.     una marca da bollo;

d.    due targhette recanti l’impronta della marca di fabbrica con la quale saranno contrassegnati gli strumenti metrici presentati a verifica (metalliche se l’impronta verrà riportata su punzone e/o cartacea se l’impronta verrà riportata su sigilli adesivi che si distruggono con la rimozione);

e.     autocertificazione antimafia, ai sensi dell’art.10 della Legge n.575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori della società con relative copie dei documenti di identità dei dichiaranti.

L’Ufficio Metrico invierà successivamente alla Prefettura la documentazione precedentemente elencata corredata del certificato di avvenuto deposito dell’impronta della marca di fabbrica per consentire il relativo rilascio della presa d’atto prefettizia.

 

 


 

 

Se in seguito all’inizio dell’attività di Fabbricante Metrico interviene una o più delle seguenti modifiche:

 

  1. denominazione / ragione sociale;
  2. sede operativa;
  3. apparecchiature e strumenti posseduti;
  4. cessazione dell’attività;

il legale rappresentante dovrà presentare all’Ufficio Metrico il mod. FM3 (Comunicazione di variazione dati per l’Ufficio Metrico) ed il mod. FM4 (Comunicazione di variazione dati per la Prefettura), corredati dei relativi allegati.

 

 



 

Il Fabbricante metrico deve:

  • sottoporre a verificazione periodica la propria collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch’essi di tipo legale, idonei all’attività che intende svolgere, prima che inizi l’attività e periodicamente ogni biennio entro la fine del mese di gennaio;
  • mantenere le condizioni di riferibilità nel tempo della propria collezione, nel caso in cui il Fabbricante Metrico intenda munirsi di campioni tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati, inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025) e darne contezza in caso di controllo da parte dell’Ufficio Metrico, conservando per almeno cinque anni i certificati di taratura e i piani di controllo periodico adoperati;
  • prima dell’immissione in commercio, sottoporre a verificazione prima nazionale gli strumenti di misura nuovi o ridotti a nuovo, intendendo per “ridotto a nuovo” uno strumento dove è stato sostituito un organo principale della catena di misura o la targa metrica;
  • se lo strumento di misura è di tipo fisso, effettuare la verificazione metrica prima in due fasi distinte:
  1. verificazione prima in fabbrica
  2. sul luogo d’installazione definitivo (collaudo di posa in opera) .

·           se gli strumenti sono di tipo elettronico, garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla Circolare Ministeriale 17 settembre 1997 n. 62/552689 e cioè che gli strumenti:

  1. devono essere conformi alla documentazione depositata presso il Ministero dello Sviluppo economico:
  1. non devono consentire alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi;
  1. non devono consentire la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o evidenti interventi dolosi.
  • predisporre gli strumenti di misura sottoposti a verificazione prima con gli alloggi per ricevere la sigillatura dell’Ufficio Metrico nei luoghi previsti dal piano di legalizzazione depositato presso il competente Ministero dello Sviluppo Economico;
  • applicare agli strumenti di misura sottoposti a verifica prima le targhe metriche identificative, riportanti i dati previsti dalla normativa vigente;
  • se gli strumenti sono associati ad apparecchiature ausiliarie le ulteriori targhette, appositamente vincolate da bolli o sigilli adesivi che si distruggono con la rimozione, riportanti apposita iscrizione che identifichi con i rispettivi numeri di matricola le altre unità cui sono collegati;
  • se il Fabbricante Metrico agisce in regime di Conformità, apporre su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verificazione prima del Ministero dello Sviluppo Economico, i bolli, i sigilli di protezione (riportanti il marchio di fabbrica depositato) e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione e fornire una dichiarazione scritta di conformità metrologica;
  • se deve associare un’apparecchiatura ausiliaria rispondente alla normativa nazionale con un distributore di carburanti del tipo MID (clicca su icona strumenti MID), dovrà:
  1. redigere la lista di controllo (checklist) , prevista dal 3° comma dell’articolo 4 della Direttiva 14 ottobre 2011 ed il libretto metrologico relativo al distributore di carburanti;
  2. conservare l’originale presso la propria azienda;
  3. inviare una copia alla Camera di Commercio competente per territorio
  4. consegnare la terza copia all’utente metrico presso il punto vendita, a disposizione dell’Autorità di controllo.