Cancellazione d'ufficio

Cancellazioni d’ufficio imprese non più operative


L’ufficio Registro delle Imprese attiva la procedura di cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese (Decreto del Presidente della Repubblica 23/07/2004, n.247).

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono
- decesso dell’imprenditore
- irreperibilità dell’imprenditore
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone e delle società semplici sono:

- irreperibilità presso la sede legale
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- mancanza del codice fiscale
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

L’avvio del procedimento è comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle posizioni interessate.
Le imprese coinvolte dalla procedura di cancellazione sono pubblicate all'albo camerale per 45 giorni consecutivi.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza aver fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’impresa, il procedimento si conclude con ll trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale.
Il Tribunale valuterà se nominare il liquidatore oppure trasferire gli atti al Giudice del registro delle Imprese per la successiva cancellazione.

art. 6

Misure protettive

  1. L'imprenditore  può  chiedere,   con   l'istanza   di   nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità  di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive  del patrimonio. L'istanza di  applicazione  delle  misure  protettive  è pubblicata nel registro  delle  imprese  unitamente  all'accettazione dell'esperto e, dal  giorno  della  pubblicazione,  i  creditori  non possono  acquisire  diritti  di  prelazione  se  non  concordati  con l'imprenditore nè possono iniziare o proseguire azioni  esecutive  e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui  diritti  con  i  quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
  2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce  nella piattaforma telematica una  dichiarazione  sull'esistenza  di  misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un  aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi  dell'articolo 5, comma 3, lettera d).
  3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti  di  credito  dei lavoratori.
  4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1  e fino  alla   conclusione   delle   trattative   o   all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza  dichiarativa  di fallimento o di accertamento  dello  stato  di  insolvenza  non  può essere pronunciata.
  5. I creditori interessati dalle  misure  protettive  non  possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento  dei  contratti  pendenti  o provocarne la risoluzione, nè  possono  anticiparne  la  scadenza  o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del  mancato pagamento dei loro crediti anteriori  ((rispetto  alla  pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1)).

ALLEGATI

  Per informazioni

Riferimento:  

Ing. Giuseppe Ardimento

Indirizzo:   Corso Meridionale, 58 – 80143 Napoli
Telefono:   +39 0817607606
E-mail:   giuseppe.ardimento@na.camcom.it
Orari:   dal lunedì al giovedì dalle ore 8,50 alle ore 12,00 - venerdì dalle ore 8,50 alle 11,30 - martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 15,00 (solo per informazioni)
Note   Nel caso in cui la società di persone o l' impresa individuale ritenga, a seguito di avvio del procedimento di cancellazione, di comunicare la propria operatività dovrà compilare e riprodurre su propria carta intestata questo schema fac-simile

Cancellazione società di capitali in liquidazione ex Art. 2490 CC

L’ultimo comma dell’articolo 2490 del Codice Civile dispone che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d’esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione. La cancellazione è disposta con provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese.
L’avvio del procedimento è comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle posizioni interessate. Le società di capitali in liquidazione dell’elenco sono invitate a depositare i bilanci d’esercizio relativi alle annualità di cui si è omesso il deposito ai sensi dell’art. 2490 cc.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Conservatore del Registro delle imprese di un provvedimento di cancellazione delle società dal Registro delle imprese.

  Per informazioni

Riferimento:  

Giuseppe Palazzo

Indirizzo:   Centro Direzionale Isola C/2
Telefono:   +39 081-7607627
E-mail:   giuseppe.palazzo@na.camcom.it
Orari:   dal lunedì al giovedì dalle ore 8,50 alle ore 12,00 - venerdì dalle ore 8,50 alle 11,30 - martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 15,00 (solo per informazioni)

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