Sanzioni

fas fa-bullhorn

Vivir L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006, che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020, prevede che:

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.
La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

Una copia del formulario rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario, compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni”.

 

Cos’è e come funziona

 

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.FIR. (Vidimazione Virtuale del Formulario Identificazione Rifiuto) che permette, a imprese ed enti, di produrre e vidimare, autonomamente, il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione all’indirizzo https://vivifir.ecocamere.it .

 

La vidimazione virtuale non è un obbligo e si affianca alla tradizionale vidimazione dei documenti cartacei effettuata presso la Camera di Commercio.


 

Modalità di erogazione e costi

Il servizio è attivo 365 giorni all’anno, 24h/24h.

 

Nessun costo è previsto per l’utilizzo di Vi.Vi.FIR..

 


 

Accesso al servizio

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.
Nel caso di impresa, il sistema Vi.Vi.FIR. verifica, mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di Ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.
Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:

  1. Operare in prima persona;
  2. Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite identità digitale, ad effettuare le successive operazioni e potranno, a loro volta, delegare altre persone;
  3. Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa/ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.


Vi.Vi.FIR., al momento della registrazione, genera, su richiesta degli utenti, uno o più “fascicoli virtuali”, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.

 


 

Vidimazione

L’utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:

  1. On line accedendo al portale web https://vivifir.ecocamere.it .
    Il sistema, dopo avere generato il numero univoco del formulario, consente all’utente di produrre un modello prefincato, in formato conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  2. Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. L’impresa o l’Ente dovrà registrarsi e richiedere le credenziali tecniche, ovvero i codici che servono ad identificare, telematicamente, il singolo utente: questi codici andranno inseriti, nel sistema gestionale dall'utente o dal fornitore del sistema gestionale. L’impresa/Ente potrà così richiedere l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.

I FIR, in formato PDF, prodotti attraverso il portale web contengono l’identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell’identificativo stesso

 


 

A chi è rivolto il servizio

E' rivolto a tutte le tipologie di impresa (individuali, società di persone, società di capitali)
Sono esclusi dal servizio i Formulari di Identificazione del Rifiuto già stampati dalle imprese o dalle tipografie.

 

Maggiori informazioni disponibili nel Video-Tutorial Vi.Vi.FIR
https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM

 


 

Assistenza

All’interno del portale è disponibile un form (https://vivifir.ecocamere.it/assistenza) per poter richiedere assistenza specifica.

 

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di modifica della “normativa antiriciclaggio”, ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle Imprese (denominata, in breve, “registro dei titolari effettivi”) al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

 

L’effettiva operatività di tale registro è peraltro rimessa all’emanazione di un apposito decreto di attuazione, che, a tutt’oggi, non è stato ancora emanato e pubblicato.

 

Il termine del 30 aprile 2021 previsto quale scadenza per la prima comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotati di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, non potrà evidentemente essere rispettato.

 

Sarà cura dell’Ente dare tempestiva informazione in questa sezione del sito dell’emanazione del decreto e dei termini e modalità per la presentazione degli adempimenti.

Riferimento:
Giuseppe Palazzo
Indirizzo: Corso Meridionale, 58
Telefono: 0817607627
Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,50 alle ore 12,00 - venerdì dalle ore 8,50 alle ore 11,30

I SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) viene istituito alla fine degli anni ´90 con il ruolo di interfaccia tra imprese ed amministrazione pubblica per quanto riguarda i procedimenti di autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi di beni e servizi. II suo esercizio viene affidato al Comune competente per territorio. (DPR 447/1998 - D.Lgs. 112/1998)

Semplificazione della disciplina del SUAP, da adottarsi con apposito regolamento. Lo scopo è semplificare i procedimenti riguardanti l'attività produttiva, rendendo il SUAP l'unico punto di contatto tra l'imprenditore e la pubblica amministrazione, anche quando sono coinvolti più Enti.
Un'altra semplificazione introdotta, e la possibilità di iniziare immediatamente l'attività nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività al SUAP; in tal caso, la ricevuta di presentazione rilasciata dallo sportello costituisce titolo autorizzatorio.
Inoltre, lo stesso D.L. prevede che i Comuni possano esercitare le funzioni del SUAP anche avvalendosi del sistema informatico delle Camere di Commercio, che mettono a disposizione un apposito portale (impresa.gov, poi confluito in impresainungiorno.gov). ( D.L. 112/2008 - Legge 133/2008 art. 38 ("Impresa in un
giorno")

Successiva semplificazione del SUAP che fissa ulteriori principi a cui dovrà attenersi il regolamento gia previsto dal D.L.112/2008; tra questi la completa telematizzazione dello sportello unico, e la possibilità per gli imprenditori di presentare le domande anche tramite soggetti privati accreditati (c.d. Agenzie per le Imprese). (D.Lgs. 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE - D.L: 112/2008)

Regolamento di semplificazione e riordino del SUAP che introduce o ribadisce i seguenti principi:
- il SUAP è individuato come unico soggetto pubblico dl riferimento territoriale, per i procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive di beni o servizi, nonché la loro localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione; le comunicazioni con le imprese passano esclusivamente dal SUAP, che fa da tramite con le altre amministrazioni coinvolte
- le attività produttive che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sono quelle agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni; sono escluse le attività che coinvolgono impianti ed infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di interesse preminente nazionale
- Il flusso delle comunicazioni tra imprese e SUAP, e tra quest'ultimo e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte, è esclusivamente telematico; il portale impresainungiorno.gov è individuato come infrastruttura informatica di riferimento (D.P.R. 160/2010)

DAL 29 MARZO 2011 è entrata in vigore una parte del D.P.R.160/2010, nella quale, tra l'altro, si dispone quanto segue: (Capo III, Procedimento Automatizzato):
-se l'attività oggetto di denuncia, rientrante comunque nell'ambito di applicazione del regolamento, è assoggettata alla segnalazione certificata di inizio attività (detta SCIA, disciplinata dall'art.19 della L.241/1990, cosi modificato dalla L.122/2010) la stessa segnalazione è trasmessa al SUAP;
- se la SCIA è contestuale ad una comunicazione unica (Comunica) da inviare al Registro Imprese, deve essere trasmessa solo a quest'ultimo, che provvede ad inoltrarla al SUAP (per la predisposizione della pratica contestuale dovrà essere utilizzato solo l'applicativo on-line ComunicaStarweb; si veda più avanti per le modalità operative)
- il SUAP verifica la completezza formale della documentazione e, in caso di esito positivo, rilascia una ricevuta che consente al richiedente di iniziare immediatamente l'attività; nel contempo, trasmette alle altre amministrazioni competenti la SCIA e gli eventuali allegati;
- il SUAP trasmette al richiedente tutte le eventuali comunicazioni in merito all'istruttoria, anche provenienti dalle altre amministrazioni interessate.
Tutte le suddette operazioni sono svolte in modalità telematica o informatica.
Nei casi di non applicabilità della SCIA, ovvero quando l'attività è soggetta a provvedimento autorizzatorio della pubblica amministrazione, la telematizzazione del SUAP entra in vigore il 30 settembre 2011.

 


 

Dal 29 marzo 2011 non possono più accettare SCIA in forma cartacea agli sportelli; inoltre, le comunicazioni con le altre amministrazioni interessate devono avvenire esclusivamente con modalità telematica.
Le istanze riguardanti attività soggette ad autorizzazione non potranno più essere accettate in forma cartacea a partire dal 30 settembre 2011, data in cui il funzionamento dei SUAP sarà esclusivamente telematico.
Per operare in tal senso, i Comuni dotati di SUAP devono possedere alcuni requisiti tecnici minimi:
- casella di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere la documentazione dagli utenti, inviare ricevute e atti relativi ai procedimenti, scambiare comunicazioni in formato elettronico con le altre amministrazioni coinvolte;
- firma digitale rilasciata al Responsabile del procedimento, e relativo software per l'apposizione della firma e la lettura dei documenti firmati;
- sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata ed in uscita (comprese le comunicazioni tramite PEC);
- sito web del SUAP, o area ad esso dedicata del sito istituzionale, ove siano pubblicate informazioni e modulistica di riferimento, unitamente alla possibilità per gli utenti di verificare lo stato delle loro pratiche (tale sito può essere realizzato anche in forma associativa da più Comuni, oppure dalla Provincia o Regione di riferimento);
- I Comuni con SUAP rispondente ai requisiti tecnici minimi possono accreditarsi presso il portale nazionale impresainungiorno.gov, ove è pubblicato, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, |'elenco dei SUAP nazionali.
Dal 29 marzo 2011 i Comuni privi di SUAP, o con SUAP non rispondenti ai requisiti tecnici minimi, per l'esercizio delle funzioni dello sportello unico si avvalgono della Camera di Commercio territorialmente competente, che mette a disposizione - attraverso il portale nazionale impresainungiorno.gov - una piattaforma informatica per la gestione dell'intero procedimento.

 


 

GESTIONE PRATICHE SUAP CAMERALE
Il "ciclo di vita" del procedimento telematico si articola in una serie di fasi successive, nell’ambito delle quali il Responsabile comunale e il Referente camerale svolgono i rispettivi ruoli.

1) lnvio della pratica.
L' impresa che si collega al portale e si rivolge ad un SUAP “camerale", viene abilitata ad operare nel front office del sistema attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi); viene guidata nella compilazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nell’apposizione della firma digitale e nell’inoltro al SUAP.
La compilazione guidata, da front office, della SCIA consente di effettuare alcuni controlli formali sulla pratica (correttezza del codice fiscale, presenza  delle informazioni necessarie, etc.) e sul numero dei suoi allegati, ai sensi dell’art.5 comma 4 del D.P.R.160.
La pratica viene inoltrata solo se i controlli formali (completamente automatici) hanno esito positivo.

2) Gestione della pratica recapitata.
La pratica così compilata, firmata digitalmente e verificata dal punto di vista formale viene  protocollata dalla Camera ed è immediatamente consultabile online sia dal Referente camerale che dal Responsabile del procedimento del Comune sul cui territorio   l’impresa intende operare.
Il Responsabile comunale riceverà infatti una notifica via PEC tutte le volte in cui un’impresa avrà inoltrato una pratica di sua competenza attraverso il portale.
Allora potrà accedere, con modalità sicure, ad una sezione del portale riservata al Comune, nella quale potrà effettuare ulteriori controlli sulla pratica, firmare digitalmente ed inviare la ricevuta di cui all’art.5 comma 4, che abilita l’impresa  ad iniziare la propria attività, e da cui decorrono i 60 giorni per la conclusione dei controlli sostanziali.
Contestualmente, sempre attraverso il portale, il Responsabile potrà disporre  l’invio agli Enti terzi, se interessati, per competenza, al controllo dei contenuti  della pratica.
Dal momento che il SUAP deve fornire al richiedente risposta telematica tempestiva (art.4 comma 1), e visto che i principali controlli formali sono stati  effettuati dal sistema informatico, l’invio della ricevuta all’impresa non può attendere oltre un termine di “tolleranza" che non dovrebbe superare le 12 ore lavorative.

3) Il rapporto con gli Enti terzi.
Il SUAP deve operare come interfaccia unica nei confronti dell’impresa, in nome e per conto degli uffici Comunali coinvolti nel procedimento e degli Enti terzi (art.4 comma 1). Il SUAP e altresì il luogo dove é possibile esercitare il diritto di accesso agli atti, con riguardo alla documentazione prodotta da ciascuna Amministrazione coinvolta (art.4 comma 4).
E’ necessario, per queste ragioni, che tutta la documentazione abbia sempre come  destinatario il SUAP "camerale", ovvero venga inoltrata al portale. Da qui sarà compito del Referente camerale recapitarla, via PEC, all’impresa interessata.
Il portale fornirà un elenco degli Enti terzi competenti, insieme ai relativi recapiti.

4) La modulistica.
E’ disponibile sul sito camerale www.na.camcom.it , la modulistica standard di valenza provinciale, che dovrà essere formalmente accettata (firmata e timbrata) dal Segretario comunale o suo delegato (Responsabile Suap comunale.
A tal fine, per l'illustrazione tecnica delle modalità procedurali da seguire per l'acquisizione delle formali adesioni espresse dai Comuni interessati, è stata organizzata, presso la sede Camerale di Piazza Borsa, una riunione ad hoc per il giorno 06 Giugno 2011 all ore 10.00 (Sala Parlamentino), con l'impegno ad avviare per il 1° luglio p.v., in sperimentazione, esclusivamente la procedura telematica.

 


 

Tipo di attività Contestuale a comunicazione unica per Registro Imprese Non contestuale a comunicazione unica per Registro Imprese (only SUAP)
Soggetto a cui inviare la SCIA Registro Imprese (che provvederà ad inoltrarla automaticamente a SUAP competente) Occorre collegarsi al portale impresainungiorno.gov e verificare se il Comune competente per territorio ha attivato un SUAP telematico rispondente ai requisiti tecnici minimi
Strumenti informatici da utilizzare • esclusivamente il software ComunicaStarWeb (accessibile previa registrazione all'indirizzo http://starweb.infocamere.it) per la compilazione on-line della pratica telematica di competenza del Registro Imprese, che permette anche di compilare ed allegare la SCIA
• portale http://webtelemaco.infocamere.it per verificare lo stato di avanzamento della pratica (accessibile previa sottoscrizione di apposito contratto)
• se il Comune ha attivato il SUAP telematico: si usano gli strumenti previsti dal Comune stesso (ad esempio, potrebbe essere stato predisposto un portale dedicato per la compilazione on-line della SCIA, oppure potrebbero essere messi a disposizione i moduli SCIA nel sito Comune, da scaricare, compilare in locale, firmare digitalmente ed inviare tramite posta elettronica certificata, ecc…)
• se il Comune non ha attivato un SUAP telematico: la struttura informatica è messa a disposizione dalla Camera di Commercio tramite lo stesso portale impresainungiorno.gov

 

Altri requisiti tecnici comuni:

casella di posta elettronica certificata (PEC)dispositivo di firma digitale (CNS, CRS attivata e munita di certificato digitale di sottoscrizione) con relativo lettore,  (dispositivo di firma digitale integrato in una chiavetta USB, che non richiede lettori di smart-card) programma per firmare digitalmente i file, e per leggere i file firmati digitalmente

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imgresainungiorno.gov.it .

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.
La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.
È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.
Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.
Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.
Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.
L’iniziativa si inserisce così anche nell’ambito dell’azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell’efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.
I vantaggi per lo Stato, derivanti dall’applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione.
Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

 


 

Soggetti tenuti Devono iscriversi al SISTRI Le CCIAA devono consegnare i dispositivi entro Il sistema diventa operativo entro
  • Produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti con più di 50 dipendenti;
  • Gestori di rifiuti (recuperatori, smaltitori, commercianti ed intermediari) e Consorzi;
  • Enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania.
Entro 45 giorni dall'entrata in vigore - 28 febbraio 2010; scadenza prorogata di 30 giorni ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15.02.2010 150 giorni dall'entrata in vigore - 13 giugno 2010 180 giorni dall'entrata in vigore - 13 luglio 2010
  • Produttori di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti tra gli 11 e i 50 dipendenti.
tra 30 e 75 giorni dall'entrata in vigore - dal 13 febbraio al 30 marzo 2010; scadenza prorogata di 30 giorni ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15.02.2010 180 giorni dall'entrata in vigore - 13 luglio 2010 210 giorni dall'entrata in vigore - 12 agosto 2010
  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti fino a 10 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività (servizi, commercio, edilizia, sanità).
Adesione volontaria - dal 12 agosto 2010 in poi Nessuna scadenza Nessuna scadenza
  • Trasportatori di rifiuti speciali iscritti all'Albo Gestori;
  • Trasportatori di rifiuti pericolosi da essi prodotti con più di 50 dipendenti.
Entro 45 giorni dall'entrata in vigore - 28 febbraio 2010; scadenza prorogata di 30 giorni ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15.02.2010 150 giorni dall'entrata in vigore - 13 giugno 2010 180 giorni dall'entrata in vigore - 13 luglio 2010
  • Trasportatori di rifiuti pericolosi da essi prodotti fino a 50 dipendenti.
Tra 30 e 75 dall'entrata in vigore - dal 13 febbraio al 30 marzo 2010; scadenza prorogata di 30 giorni ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15.02.2010 180 giorni dall'entrata in vigore - 13 luglio 2010 210 giorni dall'entrata in vigore - 12 agosto 2010
  • Trasportatori di rifiuti non pericolosi da essi prodotti.
Adesione volontaria - dal 12 agosto 2010 in poi Nessuna scadenza Nessuna scadenza

 


L'operatore si iscrive al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

  • Online: http://www.sistri.it 
    L'utente, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online.
    Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
    Per rendere ancora più agevole e rapida la procedura di iscrizione al SISTRI, sopratutto per le aziende che si trovano a dover iscrivere numerose Unità Locali e/o Unità Operative e che necessitino di maggior tempo per la compilazione dei moduli di iscrizione, è possibile compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: iscrizionemail@sistri.it.
    Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà fornire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

  • Fax: 800 05 08 63
    L'utente potrà comunicare, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà fornire in un unico fax  la totalità delle informazioni relative all'azienda.

  • Telefono: 800 00 38 36
    L'utente potrà comunicare, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
    Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

All'atto della comunicazione dei dati, l'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica,fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.

Qualora l'utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un'Associazione Imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinata dal Decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o preso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momeno dell'iscrizione il nome e la sede dell'Associazione o della società di servizi.
Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.

 

 


 

 

Sito di Distribuzione
La consegna dei dispositivi avverrà presso:
Ufficio SISTRI 

Borsa Merci - Corso Meridionale, 58 - 80143 Napoli
Tel. 081/7607604 


Per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali e per tutti gli altri operatori, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:

  • il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
  • la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
  • nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.


La distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l’avvio dell’operatività del sistema.
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l’avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

 


 

Una volta effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax, al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, gli estremi di pagamento.
Modalità pagamento
Successivamente, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle black box.
In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.
Per qualsiasi comunicazione è, in ogni caso, possibile contattare il SISTRI al seguente numero verde: 800 00 38 36. 

 


 

I soggetti destinatari del SISTRI aderiscono allo stesso, mediante la procedura di iscrizione sopra  descritta e tramite il versamento di un contributo. Tale contributo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del SISTRI ed è versato per ciascuna attività di gestione dei rifiuti.
Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza e negli anni successivi deve essere versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono.

 


 

L'importo dei diritti di segreteria per l'iscrizione sarà comunicato contestualmente all'invito e si versa su:

Conto Corrente Postale n. 11448800
Intestato a: C.C.I.A.A. di Napoli
causale: DIRITTI DI SEGRETERIA USB SISTRI - PRATICA N. ___________

 


 

Decreto 17 dicembre 2009

DM 15 febbraio 2010

Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre i 30 giorni  dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000).
Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.

 

In particolare:

i 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;
se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99).

La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed alla società in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81).
Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti di enti e associazioni, i titolari di ditta individuale, i notai e gli intermediari.

(beneficiario Erario)

Dal 15 novembre 2011  in seguito alla modifica dell'art. 2630 c.c. introdotta dall'art. 9 comma 5 della Legge 180/2011 " Statuto delle Imprese", (pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011), la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese, che prima era prevista da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2,065 euro e' stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro a un massimo di 1032 euro. Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito al Registro delle Imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione e' ridotta ad un terzo.

 


 Per le imprese individuali (iscrizioni, cessazioni, modifiche di cui all’art. 2196 c.c.), per i notai (iscrizioni e modifiche degli atti costitutivi di società di capitali, iscrizioni di società di persone quando istituite con atto pubblico, trasferimenti d’azienda, trasferimenti delle partecipazioni) e per gli intermediari di cui all’art. 36 della legge 133/2008 co.1 bis (trasferimenti delle partecipazioni).

EURO 20,00


(per sanzioni relative al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo)
Il pagamento in misura ridotta chiude il procedimento sanzionatorio ed e' consentito se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della violazione.
Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni dall'avvenuta notifica saranno trasmesse all'Ufficio Depenalizzazione Settore IV di Napoli – Corso Meridionale 58 Napoli, al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare  all'Ufficio Depenalizzazione Settore IV di Napoli  via Corso Meridionale 58 Napoli, eventuali contestazioni avverso le sanzioni amministrative applicate, nonché si potrà chiedere di essere sentiti (art. 18 L.689/81).


Società, cooperative e consorzi - Imprese individuali, notai, intermediari

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F23 (codice tributo 741T) – (Causale PA),  presso le banche, i concessionari o gli uffici postali, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale.
Entro 10 giorni dal pagamento la ricevuta deve essere trasmessa alla Camera di Commercio secondo le seguenti modalità:

inviata a mezzo PEC all'indirizzo registroimprese@na.legalmail.camcom.it 
inviata per posta semplice all'Ufficio Diritto Annuale e Sanzioni presso Il Registro Imprese di Napoli Corso Meridionale 58 80142 Napoli
consegnata direttamente all'Ufficio Diritto Annuale e Sanzioni presso Il Registro Imprese di Napoli Corso Meridionale 58 Napoli 


Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, Euro 25,00 per spese di procedimento e spese di notifica, da effettuarsi con il modello PagoPA allegato alla notifica del verbale.

Sanzioni amministrative relative a denunce al REA - Repertorio Economico Amministrativo
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le seguenti modalità:

Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, Euro 15,00 per le ditte individuali ed Euro 25,00 per le Società,  per spese di procedimento e  spese di notifica.

 


 

 

IL VERBALE DI ACCERTAMENTO (artt. 14/16/17/18 L.. 689/81)

Il verbale di accertamento viene emesso a seguito di violazioni di norme amministrative. Dopo la contestazione e/o la notifica l’interessato può:

1) effettuare il pagamento dell’oblazione entro 60 giorni per l’importo indicato nel verbale, pari al doppio del minimo o, se più favorevole, al terzo del massimo della sanzione, dandone comunicazione all’organo verbalizzante al fine di estinguere il procedimento.

2) presentare a mano o inviare per posta uno scritto difensivo alla Camera di Commercio, Ufficio Tutela del Consumatore, entro 30 giorni dalla notifica in carta semplice motivando e documentando  le proprie ragioni e allegando copia del verbale. Negli scritti difensivi si può anche chiedere di essere ascoltato per esporre di persona la argomentazioni a favore. In tal caso l’ufficio provvederà a convocare l’interessato e a redigere copia del verbale di audizione, consegnandone una copia.

Se nel verbale è indicato l’obbligato in solido, il pagamento dell’oblazione effettuato da uno solo dei soggetti estingue il debito per entrambi.

 


Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre i 30 giorni  dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000).

Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.

In particolare:

i 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento; 
se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99).

La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed alla società in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81).
Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti di enti e associazioni, i titolari di ditta individuale, i notai e gli intermediari.

(beneficiario Erario)

Dal 15 novembre 2011  in seguito alla modifica dell'art. 2630 c.c. introdotta dall'art. 9 comma 5 della Legge 180/2011 " Statuto delle Imprese", (pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011), la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese, che prima era prevista da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2,065 euro e' stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro a un massimo di 1032 euro. Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito al Registro delle Imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione e' ridotta ad un terzo.

 


 

 

Vengono applicate per le denunce presentate al Repertorio Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell'evento per:

l'inizio, modifica o cessazione dell'attività (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)  
l'apertura, modifica o cessazione  di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali) 
per la nomina o cessazione di qualifiche tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali) 
iscrizioni e modifiche di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)


Importi
Euro 10,00 sanzione minima (per la denuncia presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti)
Euro 51,33 sanzione massima (per la denuncia presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini)
Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

 

Solo per sanzioni REA

Per autorizzare il prelievo dell'importo della sanzione dovuta, in fase di spedizione della pratica telematica, occorre scrivere nel riquadro NOTE della distinta e nella messaggistica della pratica:
SI AUTORIZZA IL PRELIEVO DELL'IMPORTO DOVUTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IL TARDATO DEPOSITO

 


Per le sanzioni relative aggiornati alla legge 180/211 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese",  entrata in vigore il 15 novembre 2011 (G.U. n. 265 del 14.11.2011) sono applicati i seguenti importi:

 

Euro 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto 
Euro 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto 
Euro 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto 
Euro 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio


Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione  al 14/11/2011 si applicano invece le precedenti disposizioni normative ed i relativi importi:

Euro 412,00 (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) 
Euro 549,34 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali

L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge". 


 

Tipo di violazione

Sanzione pecuniaria prevista

Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali

€ 20,00

 

ATTI SOCIETARI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative

Se l’atto viene depositato entro i 30 giorni di ritardo*

€ 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto

Se l’atto viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo*

€ 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto

BILANCI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative

Se il bilancio viene depositato entro i 30 giorni di ritardo*

€ 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio

Se il bilancio viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo*

€ 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio

Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL)

€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo non superiore a 30 giorni;
€ 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia, per ritardo superiore a 30 giorni e in caso di omissione.

Il Registro Imprese è un registro pubblico che, già previsto dal Codice Civile, ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il successivo Regolamento di attuazione.

La Legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio del Registro Imprese, che ha le seguenti caratteristiche:

1. ha competenza provinciale;
2. è gestito secondo tecniche informatiche;
3. la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia;
4. è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.
Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

Riferimenti di legge per questa sezione
1. art. 2188 e seguenti del Codice Civile
2. art. 8 della Legge 580/1993 sul riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
3. D.P.R. 581/95 – Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L.580/93 in materia di istituzione del Registro Imprese

Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede, …) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.).
Gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un'attività economica.

Come consultare il Registro Imprese?

Le informazioni e i documenti conservati nel Registro Imprese sono pubblici e possono essere consultati e acquisiti da chiunque attraverso gli sportelli delle Camere di Commercio, tramite i distributori ufficiali (consulta la sezione Distributori)  o via Internet attraverso questo Portale.

Per una descrizione sintetica dei servizi relativi alla consultazione del Registro Imprese e all'estrazione dei documenti ufficiali necessari (visure, bilanci, protesti, certificati, ... ) vai alla sezione Consultazione dati .

Come effettuare le comunicazioni al Registro Imprese e al REA?

Dal 2010 tutte le comunicazioni vanno effettuate per via informatica, attraverso la Comunicazione Unica per l'avvio di impresa o, a seconda dei casi, con gli strumenti informatici messi a disposizione sul web. Non possono quindi essere più utilizzati i modelli cartacei.
Anche le società, le imprese individuali e i soggetti iscritti solo al REA devono presentare le pratiche RI/REA esclusivamente per via telematica con firma digitale.
Per una descrizione sintetica dei servizi relativi alla compilazione e spedizione di pratiche telematiche di Comunicazione Unica, e di molti altri adempimenti online, vai alla sezione Sportello pratiche online.

 

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