Iscrizione ai sensi dell’art. 212 c. 8 del D. Lgs. 152/2006

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Ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, il cui trasporto degli stessi rifiuti autoprodotti, rappresenti un’attività accessoria e integrante a quella principalmente esercitata, devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla competente Sezione regionale dell’Albo in cui ha sede legale l’impresa.
La procedura di iscrizione prevede che l’impresa possa iniziare l’attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti solo al momento dell’emissione del provvedimento di iscrizione.

Tale iscrizione non prevede:
la nomina di un Responsabile Tecnico;
la prestazione delle garanzie finanziarie;
la dimostrazione della capacità finanziaria;

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il modello di domanda deve essere firmato in originale da tutti i legali rappresentanti dell’impresa che richiede l’iscrizione e corredato dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i. Unitamente e contestualmente all’invio telematico della domanda sarà pagato il diritto di segreteria di € 10,00 indipendentemente dalla tipologia della natura giuridica dell'impresa obbligata, alternativamente, con una delle seguenti modalità, una delle seguenti modalità :
 
Carta di credito VISA/ MAsterCard;
 
Mav Elettronico Bancario pagabile, senza alcuna commissione aggiuntiva, presso qualsiasi istituto bancario sia on-line che allo sportello (esclusi Poste Italiane e Bancoposta).
 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE richiesta dall'ufficio successivamente alla presentazione dell'istanza:

Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN: IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;

Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.

Nella domanda devono essere indicati a pena di improcedibilità o di sospensione dell'istruttoria o di diniego parziale dell'iscrizione, le seguenti informazioni:

la/le attività svolte dall'impresa come denunciate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di appartenenza;
la natura (i codici CER) e le caratteristiche fisiche dei rifiuti prodotti dall'impresa come produttore iniziale.
Per produttore iniziale si intende l'impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non le imprese che hanno prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi (circolare del Comitato Nazionale dell'Albo, n. 2059 del 19 dicembre 2008). Per l'indicazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è necessario consultare l'elenco europeo dei CER come da allegato A - direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente (supplemento ordinario n. 102 della Gazzetta Ufficiale del 10/02/2002 ): nell'introduzione dell'allegato A è indicata la procedura per una corretta individuazione dei codici CER che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. Si evidenzia che i codici CER di cui si chiede l'autorizzazione devono essere composti da 6 cifre che non devono terminare con .00 (ad esempio non possono essere richiesti codici CER di questo tipo: 17.04 , 18, 15.01.00). Per una corretta attribuzione dei codici CER l'impresa deve identificare la propria attività con uno o più dei restanti capitoli dell'elenco europeo dei CER (ad esempio l'attività di falegnameria è identificata dal capitolo 3 e per attribuire i codici CER ai rifiuti prodotti da tale attività è necessario consultare tale capitolo);
le targhe dei veicoli da utilizzare;
le modalità di trasporto dei rifiuti.

DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha durata decennale.


VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
L’impresa è tenuta a comunicare alla sezione regionale ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura tecnica che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché l’eventuale cancellazione. L'istanza dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
ragione e denominazione sociale;
sede legale;
legali rappresentanti.

La cancellazione delle imprese dall'Albo per MANCATO AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE AL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (erano obbligati solo i soggetti iscritte al 212 comma 8 fino al 14/04/2008) è stata deliberata nella riunione della commissione del 20/01/2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/01/2012 n.22)
Tali imprese, se intendono trasportare i rifiuti autoprodotti, dovranno presentare istanza di reiscrizione.


MODULISTICA

Atto notorio variazione mezzi

Autocertificazione antimafia Allegato B

CER non pericolosi

CER pericolosi

Codici CER conto proprio

Dichiarazione conformità copie

Modello domanda di iscrizione_rinnovo cat. 2-bis (conto proprio)

Modello variazioni conto proprio


NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 26 aprile 2006
delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 4 luglio 2007
decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 in vigore dal 13 febbraio 2008
delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 3 marzo 2008
• circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 2059 del 19 dicembre 2008
• legge n. 205 del 30 dicembre 2008 in vigore dal 31 dicembre 2008
• art. 212 , decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 205/2010 in vigore dal 25 dicembre 2010
• circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 432 del 15 marzo 2011
• circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 478 del 25 marzo 2011
• delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 4 del 26 ottobre 2011
• circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1461 del 16 dicembre 2011