Diritto Annuale 2015

DIRITTO ANNUALE 2014, confermate dal Ministero dello Sviluppo Economico le misure del diritto annuale.

Con nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0201237 del 05/12/2013 sono riconfermate anche per il 2014 le misure del diritto annuale già fissate con il D.M. 21/04/2011 per il 2011 e rimaste invariate già per il 2012 e per il 2013.

L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 prevede che il Ministero dello sviluppo economico ( di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), determina, "e solo in caso di variazioni significative del fabbisogno", aggiorna - , sentite Unioncamere nazionale e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale - la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Il Ministero non avendo rilevato variazioni significative del fabbisogno e tenuto conto della perdurante situazione congiunturale ha ritenuto di non dover emanare alcun nuovo decreto, riconfermando anche per il 2014 gli importi e gli scaglioni di fatturato già previsti dal D.M. 21 aprile 2011.

Si informa che sono in corso di recapito le informative per il pagamento diritto annuale 2014. E' possibile scaricare i testi delle lettere:

LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE E REA


Il Ministero dello Sviluppo Economicio ha confermato per l'anno 2014 e le misure del diritto annuale già definite per l'anno 2013

DIRITTO ANNUALE DOVUTO DALLE NUOVE IMPRESE ANNO 2014

Con nota del 5 dicembre 2013, Prot. n° 0201237, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato le misure del diritto annuale già definite per l’anno 2013.
Relativamente alle imprese che dal 1° gennaio 2014 chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie nonché ai nuovi soggetti REA, gli importi e le modalità di pagamento del diritto annuale sono:

 

• Imprese individuali che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nella sezione speciale € 88,00
 (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
• Unità Locale di impresa individuale (20% di quanto dovuto per la sede) € 18*
• Società semplici non agricole € 200,00
• Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 € 200,00
• Società in nome collettivo € 200,00
• Società in accomandita semplice € 200,00
• Società di capitali € 200,00
• Società cooperative € 200,00
• Società di mutuo soccorso € 200,00
• Consorzi con attività esterna € 200,00
• Enti economici pubblici e privati € 200,00
• Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 € 200,00
• G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico € 200,00
• Unità Locale di soggetti collettivi (20% di quanto dovuto per la sede) € 40,00
• Imprese con sede all’estero che aprono unità locali/sedi secondarie € 110,00
   N.B.: le imprese con sede in Italia che aprono unità locali/sedi secondarie all’estero non sono tenute, per esse, al pagamento del diritto annuale
• Nuovi soggetti REA (associazioni, fondazioni) € 30,00
   N.B.: non è dovuto alcun importo per l’apertura di unità locali
• Persona fisica che chiede l’iscrizione nella sezione speciale REA € 30,00

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per tutte le nuove iscrizioni si procederà sempre al prelievo automatico da conto telematico di chi effettua la spedizione della pratica, a cura dei funzionari del Registro delle Imprese che curano l'istruttoria.
Se non fosse possibile tale modalità per incapienza, resta comunque salva la possibilità di pagare il diritto dovuto tramite modello F24 telematico, o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.


Per la compilazione del modello F24 l’impresa deve indicare:

 

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI NA
CODICE TRIBUTO 3850
ANNO DI RIFERIMENTO 2014

 

SCADENZA E MODALITA' DI PAGAMENTO PER LE IMPRESE GIA' ISCRITTE
A tutte le imprese già iscritte o annotate al 01-01-2014 al Registro delle Imprese di Napoli, nella Sezione ordinaria e nella Sezione speciale e a tutti i soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo, sarà recapitata entro il 31 maggio una informativa relativa alla prossima scadenza del pagamento del diritto annuale 2014 che quest'anno scade di fatto il 16 giugno 2014, per la maggior parte dei soggetti interessati, e nei successivi trenta giorni con l'aggiunta dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Si ricorda che chi non avesse ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2013 può - entro un anno dal termine ordinario di versamento - sanare la propria posizione ed evitare l'irrogazione di maggiori sanzioni effettuando il ravvedimento operoso.

Per facilitare l'operazione di calcolo del diritto annuale 2014 (per quelle imprese che pagano in base al fatturato) è possibile utilizzare il foglio di calcolo. Si rammenta particolare attenzione nella digitazione dell'importo del fatturato e del numero delle unità locali, avendo cura di controllare attraverso una preventiva visura storica al Registro Imprese.
La Camera di Commercio di Napoli non applica nessuna maggiorazione al diritto annuale, oltre gli importi stabiliti dal Ministero.


DIRITTO ANNUALE DOVUTO DALLE IMPRESE GIA' ISCRITTE

Imprese individuali € 88,00

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero € 110,00
Soggetti iscritti al REA € 30,00
Soggetti semplici con ragione sociale agricola € 100,00
Soggetti semplici con ragione sociale non agricola € 200,00
Società tra avvocati (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 art.16) € 200,00


Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale

Sezione ordinaria
Le modifiche normative introdotte all’art.18 comma 4 della Legge 29/12/1993 n.580, dal comma 19 dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.23, comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per la sede delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria, e quindi per l’anno 2014 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:
• imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a 200,00 euro per la sede legale, e un diritto di 40,00 euro per ciascuna unità locale.
• tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2014.

   Aliquote in base al fatturato
  Fatturato   Aliquote
da euro a euro  
 0,00 100.000,00 euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
  oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
 oltre 50.000.000,00 ----- 0,001% (fino ad un max. di 40.000,00 euro)

 

Unità locali:
• le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali)
• se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2014 e il cod.tributo 3850
• le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 110,00

Arrotondamenti
Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite).


INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2014 passano dal 2,5% al 1% - Ravvedimento operoso diritto annuale 2013
Con decreto del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - passa dal 2,5% all'1% in ragione d'anno.

Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre alla prevista sanzione del 6%, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio del 1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo.

A tutte le imprese già iscritte o annotate al 01-01-2013 al Registro delle Imprese di Napoli, nella Sezione ordinaria e nella Sezione speciale e a tutti i soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo, è stata recapitata una informativa relativa alla prossima scadenza del pagamento del diritto annuale 2013 che quest'anno scade di fatto il 17 giugno 2013, per la maggior parte dei soggetti interessati (cadendo la data di scadenza del 16 giugno di domenica), e nei successivi trenta giorni con l'aggiunta dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Ai soggetti che hanno iscritto al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) l'informativa è stata inviata solo tramite questa modalità; agli altri è stata inviata nel tradizionale formato cartaceo a mezzo posta.

Con nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0261118 del 21.12.2012 sono state riconfermate anche per il 2013 le misure del diritto annuale già fissate con il D.M. 21.04.2011 per l'anno 2011 e già confermate anche per il 2012.
L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 prevede infatti che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, e solo in caso di variazioni significative, aggiorna, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge..
In sintesi questi gli importi per l'anno 2013:

• tutti i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) sono tenuti al pagamento in misura fissa pari ad € 30,00 (senza alcun importo aggiuntivo per eventuali unità locali iscritte) salvo il caso delle unità locali e sedi secondarie di società con sede all'estero che pagano invece € 110,00 (per ogni unità locale o sede secondaria iscritta);
• le imprese individuali pagano tutte in misura fissa: € 88,00 per le imprese individuali in sezione speciale ed € 200,00 quelle iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (salvo l'aggiunta degli eventuali ulteriori importi per le unità locali già iscritte al 1.01.2013);
• le società semplici e le società di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 96/2001, versano anche per il 2013 non in base al fatturato ma in base ad importi predefiniti, in applicazione di un regime transitorio previsto in attesa delle modifiche regolamentari che sono necessarie all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 23/2010. Detti importi anche per quest'anno sono: € 100,00 per le società semplici agricole ed € 200,00 per le società semplici non agricole e le società tra avvocati (salvo l'aggiunta degli eventuali ulteriori importi per le unità locali già iscritte al 1.01.2013);
• tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese pagano in base al fatturato 2012 come dichiarato sul modello IRAP 2013 in base agli scaglioni già previsti dal decreto 2011.

Le imprese, i soggetti REA, e le relative unità locali e/o le sedi secondarie che si iscrivono nel corso del 2013 invece non hanno ricevuto alcuna informativa, perché sono tenute al pagamento del diritto annuale alla presentazione della domanda di iscrizione (inserendo l'importo del diritto annuale di prima iscrizione direttamente con l'invio della pratica telematica). Si precisa che l'importo del diritto annuale in fase di iscrizione sarà sempre prelevato automaticamente, solo in caso di incapienza del fondo telemaco verrà segnalato dal registro Imprese l'obbligo del pagamento con F24 entro il termine di trenta giorni dalla domanda.
Gli importi del diritto annuale sono praticamente identici a quelli delle imprese già iscritte, salvo che per le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria per cui è previsto il pagamento pari alla misura fissa relativa al primo scaglione di fatturato (euro 200,00 per la sede ed euro 40,00 per ogni unità locale di nuova iscrizione).
Si ricorda che chi non avesse ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2012 può - entro un anno dal termine ordinario di versamento - sanare la propria posizione ed evitare l'irrogazione di maggiori sanzioni effettuando il ravvedimento operoso.

Per facilitare l'operazione di calcolo del diritto annuale 2013 (per quelle imprese che pagano in base al fatturato) è possibile utilizzare il foglio di calcolo. Si rammenta particolare attenzione nella digitazione dell'importo del fatturato e del numero delle unità locali, avendo cura di controllare attraverso una preventiva visura storica al Registro Imprese.

La Camera di Commercio di Napoli non applica nessuna maggiorazione al diritto annuale, oltre gli importi stabiliti dal Ministero.

Con nota del Ministero dello sviluppo economico sono confermate le misure del diritto annuale 2011 anche per l'anno 2012.

Con nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 255658 del 27-12-2011 sono riconfermate anche per il 2012 le misure del diritto annuale già fissate con il D.M. 21/04/2011.
Lart. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal comma 19 dellart. 1 del decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 prevede ora che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, determina, e solo in caso di variazioni significative, aggiorna, sentite Unioncamere nazionale e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui allart. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Questi gli importi riconfermati per il 2012 dalla nota del Ministero:

Nuove imprese iscritte nel corso del 2012
Per le imprese e/o le unità locali di nuova iscrizione il termine di pagamento è sempre quello già disposto dal decreto interministeriale 21.04.2011 e cioè contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione al registro delle imprese o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Questi gli importi riconfermati:

 

Soggetti di nuova iscrizione Impresa Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali € 88,00 € 18,00 (1)
Nuove imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 200,00 € 40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni € 200,00  € 40,00
 Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria    € 40,00
 Nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95    €110,00
 Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero    €110,00
 Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)   € 30,00  --
 Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese  € 200,00  € 40,00
 Nuove imprese con ragione di società semplice agricola (2)/nuove unità locali di dette imprese  € 100,00  € 20,00
 Nuove società di cui al comma 2 dell’art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese  € 200,00  € 40,00

 

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall’impresa già arrotondato ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009. L’importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 17,60000 (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) deve essere in realtà moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d’anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all’importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all’arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso) e in ultimo all’unità di euro (sempre in base al metodo matematico);

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell’attività agricola al Registro delle imprese).

Soggetti già iscritti al 1.01.2012 Impresa  Unità locale
Imprese individuali iscritte in sezione speciale € 88,00 € 17,60 (1)
 Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria  € 200,00  € 40,00
 Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95    €110,00
 Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)  € 30,00  
 Imprese con ragione di società semplice non agricola  € 200,00  € 40,00
 Imprese con ragione di società semplice agricola (2)  € 100,00  € 20,00
 Società di cui al comma 2 dell’art. 16 D.Lgs. n. 96/2001  € 200,00  € 40,00
     




(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall’impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;
(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell’attività agricola al Registro delle imprese).


Fasce di fatturato ed aliquote

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dellesercizio 2011 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

 

SCAGLIONI DI FATTURATO

ALIQUOTE

IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE

Da

a

€ 0,00

€ 100.000,00

Misura fissa

€ 200,00

oltre € 100.000,01

€ 250.000,00

0,015%

€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00

oltre € 250.000,01

€ 500.000,00

0,013%

€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00

oltre  € 500.000,01

€ 1.000.000,00

0,010%

€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00


oltre € 1.000.000,01

€ 10.000.000,00

0,009%

€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00


oltre € 10.000.000,01

€ 35.000.000,00

0,005%

€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00


oltre € 35.000.000,01

€ 50.000.000,00

0,003%

€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00

oltre € 50.000.000,00

0,001%

€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00

fino ad un massimo di € 40.000,00






Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

Da aggiungere:

AGGIORNAMENTO TASSI DI INTERESSE LEGALE

Dal 01/01/2010 al 31/01/2011 = 1%

Dal 01/02/2011 al 31/12/2011 = 1,50%

Dal 01/01/2012 = 2.50%

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale.
Le unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano un diritto in misura fissa pari ad € 110,00 ciascuna.
Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali in corso d'anno versano il diritto annuale al momento della presentazione della denuncia.
Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultano già denunciate al Registro delle Imprese al primo gennaio dell'anno di riferimento deve essere invece effettuato nei termini di legge ( vedi più avanti quando si paga ).


Criteri di arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver svolto tutti i conteggi intermedi per sede e u.l. mantenendo cinque decimali. L'importo finale si arrotonderà all'unità di euro ( per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a cinque; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a cinque).
Per maggiori informazioni ed esempi si può consultare la Circolare Ministeriale n. 19230 del 3.3.09

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