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CHI SIAMO

 

Il Comitato per l’imprenditoria Femminile è un organo consultivo dell’Ente camerale che nasce a fronte dell’adozione del Protocollo d’intesa firmato tra Unioncamere ed il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto nel 1999 e rinnovato nel 2003 per dare nuovo impulso all'attività, elaborare ed attuare una strategia di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile, impegnandosi a porre in essere azioni finalizzate alla diffusione della cultura imprenditoriale presso le donne e alla realizzazione di concrete progettualità e servizi per l'imprenditoria femminile dei Comitati.

 

Il 20 febbraio 2013 è stato sottoscritto l'ultimo Protocollo che è tutt'ora in vigore.



Il Comitato è costituito da rappresentanti del Consiglio camerale e da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria della provincia di Napoli.

 


Il Comitato, al fine di approfondire tematiche specifiche e/o acquisire informazioni e conoscenze funzionali alla realizzazione dei suoi compiti istituzionali, può prevedere la partecipazione alle proprie riunioni di esperti e/o rappresentanti di imprese ed associazioni di categoria, del mondo scolastico, dell'Università e della Ricerca, delle istituzioni locali, regionali e nazionali, del Ministero sviluppo economico, delle "reti" accreditate dall'UE, dell'Unioncamere e del Sistema camerale.

 


L’incarico di componente del Comitato per imprenditoria femminile è a titolo gratuito, salvo successive disposizioni di legge.

 

COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER IL TRIENNIO 2019/2022

 

La Giunta camerale con provvedimenti n. 48 e 85 del 2019 ha deliberato la costituzione del nuovo Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Napoli in base delle designazioni pervenute.

 

Con Delibera n. 10/2019 il Consiglio Camerale ha approvato il Regolamento del Comitato (consulta il documento)

 

Il Comitato nella seduta di insediamento ha eletto Presidente Stefania Brancaccio.

 

Presidente

 

IncaricoNome
Presidente Stefania Brancaccio

 

Componenti

 

 Associazione imprenditoriale/sindacaleRappresentante designato
1 AICAST Dott.ssa Ermelinda Del Giudice
2 ASSPIM Dott.ssa Silvana De Dominicis
3 CASARTIGIANI Dott.ssa Tiziana Vocca
4 ASSIMPRESE ITALIA Dott.ssa Girolama Imperatore
5 CONFARTIGIANATO Dott.ssa Teresa Guarino
6 CONFESERCENTI Sig.ra Rosanna Praticò
7 AGCI Dott.ssa Giuseppina Colosimo
8 CIDEC Sig.ra Assunta Santopaolo
9 UPALAC Dott.ssa Michela Palmieri
10 FLA Dott.ssa Iris Savastano
11 ACAI Dott.ssa Giuseppina Liberti
12 Confagricoltura Sig.ra Benigna Sorrentino
13 UIL Dott.ssa Vera Buonomo
14 CGIL Sig.ra Cinzia Massa
15 Coldiretti Dott.ssa Valentina Stinga
16 APA Sig.ra Stefania Brancaccio
17 CISL Dott.ssa Mariafelicia Comberiati
18 SIVA Sig.ra Gloriana Romanzi

 Consigliere della CCIAA di Napoli
1 Capuano Valentina
2 Ciaramella Paola
3 Di Martino Alessandra
4 Langella Liliana
5 Miggione Consiglia
6 Papa Alfonsa
7 Romano Maria Rosaria
8 Stanco Felicetta

Organi della CCIAA di Napoli

Sono organi della Camera di Commercio:

  1. Il Consiglio;
  2. La Giunta;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Revisori dei conti.

 


Consiglio Camerale della CCIAA di Napoli

Il 15 ottobre 2018 alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è insediato, con decreto n. 152 del 3 ottobre 2018 della Regione Campania, il nuovo Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Napoli.

 

I consiglieri

Agricoltura

LOFFREDA Salvatore     

Artigianato

LUONGO Fabrizio

CAPONE Achille

Industria

DI MARTINO Alessandra

CIARAMELLA Paola

GARGIULO Vincenzo

INFERRERA Enrico

VIVARELLI VON LOBSTEIN Diego

CASTALDO Giampiero
(eletto nella seduta del C.C. del 19.5.2020)

Commercio

FIOLA Ciro

CAPUANO Valentina

DANZI Giuseppe
(eletto nella seduta del C.C. del 19.5.2020)

CACCAVALE Gennaro

CENERAZZO Luigi

LANGELLA Liliana 

CALIFANO Felice

PAPA  Alfonsa

ERRICO Giacomo - dimissionario

Cooperative

DE GREGORIO Gian Luigi

Turismo

DELLA NOTTE Antonino

MIGGIONE  Consiglia

STARITA Antonio

Trasporti e Spedizioni

RUSSO Pasquale

STANCO      Felicetta

Credito e Assicurazioni

LENOCI Alessandro

Servizi alle Imprese

ROMANO Maria Rosaria

DE MATTEIS         Carlo

DE MICCO Michele

VOLPE Giorgio

CAMPOLI Nicola   

Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

SGAMBATI Giovanni

Consumatori

NUNZIANTE Maurizio

Rappresentante Liberi Professionisti

VINCI Luigi

 


Seduta del Consiglio camerale n. 3 del 24.06.2020.

      

Il Consiglio camerale è convocato ai sensi dell’art.6, comma 1, del Regolamento del Consiglio, presso la sede di P.zza Bovio, palazzo Borsa, per martedì 24 giugno 2020 alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Bilancio di esercizio 2019: approvazione
  2. Relazione previsionale e programmatica anno 2020 - aggiornamento: approvazione
  3. Bilancio Preventivo 2020 aggiornato: approvazione
  4. Decadenza Consiglieri Camerali: provvedimenti
  5. Comunicazioni del Presidente

La presente convocazione annulla e sostituisce la precedente inviata con nota prot. n. 29118 del 05 giugno 2020, ad ogni effetto di legge.
Si precisa che restano validi tutti i documenti trasmessi con la nota sopraccitata.

 


Giunta Camerale della CCIAA di Napoli

Il Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, nella seduta di oggi 15 novembre 2018, ha eletto i componenti della Giunta Camerale che affiancheranno il Presidente Ciro Fiola:

Fabrizio LUONGO Vicepresidente Vicario - Artigianato
Liliana LANGELLA Vicepresidente – Commercio

Giampiero CASTALDO – Industria - Eletto nella seduta del C.C.  del 19.5.2020

Salvatore LOFFREDA - Agricoltura
Antonino DELLA NOTTE – Turismo
Gian Luigi DE GREGORIO – Cooperazione

 

 


Seduta della Giunta camerale n. 9 del 15.07.2020.

La Giunta camerale è convocata presso la sede di Piazza Bovio della CCIAA di Napoli per mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

 

Approvazione verbale n. 8 dell’8.7.2020

  1. Comunicazioni del Presidente
  2. Interventi a sostegno della cultura: atto di indirizzo
  3. Interventi sostegno dello sviluppo e della promozione del Turismo sul territorio della Provincia di Napoli: atto di indirizzo
  4. Ufficio Procedimenti Disciplinari della CCIAA di Napoli: Nomina componenti

 

Si precisa che sarà predisposto, per i soggetti che ne faranno richiesta, apposito collegamento audiovisivo.

 


Il Presidente della CCIAA di Napoli

Il Presidente della Camera di Comercio di Napoli Ciro Fiola
Ciro Fiola - Presidente della CCIAA di Napoli

Ciro Fiola è nato a Napoli il 16 novembre 1954, sposato con tre figli.
Dal 2001 al 2006 è stato consigliere del Comune di Napoli, componente delle Commissioni casa, bilancio, territorio, ambiente e trasparenza.

Affermato imprenditore del commercio, ha ricoperto numerosi ruoli direttivi negli organi rappresentativi della categoria, quali, tra gli altri, la vicepresidenza dell’Ascom-Confcommercio di Napoli, Presidente della Commissione speciale commercianti presso l’Inps di Napoli, componente del Comitato provinciale Inail di Napoli.

E’ stato eletto Presidente della Camera di Commercio di Napoli il 22 ottobre 2018.

 

 

 

 

 

Per informazioni:

Riferimento:
Segreteria di Presidenza
Indirizzo:
Camera di Commercio di Napoli sede di Piazza Bovio, 2 - 80133 Napoli
Telefono:
+39 081 7607327
E-mail:

 


Il Collegio dei Revisori della CCIAA di Napoli

Il Collegio dei Revisori 2016/2020 (ricostituito con DCS n. 105/2017)
Dr. Giovanni Cioffi – presidente
Dr. Franco Mario Sottile – componente
Dr. Luigi Massaro – componente

 


Rinnovo Organi 2015 e Consulta provinciale delle professioni della CCIAA di Napoli

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli ha avviato le procedure per la ricostituzione del consiglio della CCIAA di Napoli per il quinquennio 2015 - 2020.

 

CLAUSOLE VESSATORIE

La legge 52 del 6 febbraio 1996, attuattiva della direttiva CEE n. 13/93, ha introdotto nell’ordinamento italiano ( artt. 1469 bis – sexies del codice civile) un’ articolata disciplina concernente la protezione dei consumatori dall’inserimento di clausole vessatorie nei propri contratti. La normativa in oggetto si applica ai contratti predisposti unilateralmente dal professionista e definisce la figura del

·        consumatore la persona fisica che conclude un contratto con uno scopo non professionale o imprenditoriale;
·        professionista   la persona fisica o giuridica che conclude un contratto incluso nella sua sfera professionale o imprenditoriale
La normativa mira ad evitare che il professionista imponga al consumatore condizioni non equilibrate e definisce come vessatorie “le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”
La vessatorietà è esclusa quando:
·        la clausola è stata discussa e trattata dalle parti;
·        la clausola riproduce disposizioni di leggi nazionali o comunitarie
La presenza di clausole vessatorie comporta l’esclusione di queste dal contratto, il quale rimane efficace per tutti gli altri aspetti. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
L’art. 1469 sexties introduce un nuovo rimedio collettivo promuovibile dalle Camere di commercio e dalle associazioni di consumatori o professionisti: l’azione inibitoria rimedio generale ed astratto che ha ad oggetto le condizioni generali di contratto.
Attraverso l’azione si ottiene dal giudice il divieto per il professionista o l’associazione di professionisti di continuare ad inserire le clausole ritenute abusive.

La Camera di commercio di Napoli ha istituito una Commissione Tecnica per il controllo sulla eventuale presenza di clausole vessatorie nei contratti, composta da   giuristi ed esperti esterni, la quale interviene per verificare ed evitare che nei contratti prestampati sottoposti alla firma dei consumatori siano inserite clausole penalizzanti che creino un significativo squilibrio nelle obbligazioni a carico della parte più debole



CONTRATTI TIPO

Le Camere di Commercio, ai sensi della legge 580/93 art. 2, possono predisporre e promuovere “contratti tipo” tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Le Camere di Commercio, equidistanti dagli interessi delle parti, promuovono la predisposizione di contratti-tipo che disciplinino i rapporti delle imprese con la propria clientela improntandoli a criteri di trasparenza e di equità.
Tutti gli utenti e le loro associazioni possono rivolgersi al Servizio istituito dalla Camera di Commercio di Napoli che ha nominato un’ apposita Commissione tecnica che, individuato il settore di intervento, predispone contratti-tipo

Le Camere di Commercio, nell’abito del ruolo loro assegnato dalla legge 580/93 di garanti delle migliori condizioni di trasparenza e correttezza del mercato, hanno l'obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali. Tale attribuzione fu sancita per la prima volta dalla legge n. 121 del 20 marzo 1910  specificata dal r.d. n. 2011 del 1934 e confermata dal decreto 16 maggio 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Gli usi sono norme giuridiche non scritte derivanti dal comportamento generale uniforme e costante osservati per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria. L'uso non può né formarsi né essere contrario al disposto della legge stessa, non può essere quindi "contra legem".
Nel nostro ordinamento giuridico gli usi sono fonte terziaria, dopo la legge ed i regolamenti: essi, come recita l'art. 8 delle preleggi, hanno efficacia solo se espressamente richiamati, nel caso di materie regolate da leggi e regolamenti (c.d. uso "secundum legem"); gli usi sono invece fonte autonoma nelle materie non regolate da legge o regolamento (c.d. uso "praeter legem"). Quelli fonti del diritto sono esclusivamente quelli c.d. normativi (art.1374 c.c.) che si distinguono da quelli c.d. negoziali o contrattuali (art. 1340 c.c.), i quali hanno la funzione di integrare e di interpretare i contratti.
La revisione degli usi è quinquennale ed avviene tramite  una Commissione Provinciale e  diversi Comitati Tecnici.
Il Presidente della Commissione è un magistrato di qualifica non inferiore a Consigliere d'Appello ed è designato dal Presidente della Corte d'Appello.
Della Commissione fanno parte rappresentanti delle Associazioni di categoria, degli Ordini professionali ed esperti giuridici. Per ogni settore viene costituito un apposito Comitato Tecnico composto di persone designate dalle Associazioni di categoria e dalle Associazioni dei consumatori. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario camerale.
La registrazione degli usi si articola in diverse fasi delle quali la pubblicazione rappresenta il momento conclusivo, dalla quale discende la possibilità di utilizzare la raccolta dei fatti e dei comportamenti registrati come fonte di diritto senza necessità di dimostrazione del caso concreto; "fino a prova contraria", come recita l'art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale.
Con la pubblicazione della nuova raccolta degli Usi della provincia di Napoli, aggiornata all’anno 2005,  la Camera di Commercio di Napoli ha portato a termine il lavoro realizzato  dalla Commissione incaricata  della revisione che ha svolto, anche grazie alla preziosa opera di tredici Comitati Tecnici, un’approfondita analisi del testo della Raccolta all’epoca vigente, in seguito alla quale sono state eliminate le parti superate per sopraggiunti interventi normativi di settore nonché quelle superate da diverse pratiche comportamentali.

Indice Analitico
Sommario
Raccolta provinciale degli Usi 2005

 

Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, congiuntamente all’art.2 lettera l della legge 580/1993 (modificata dal D.Lgs. 23/2010) conferisce alla Camera di Commercio funzioni di vigilanza, ispezione e sanzionatorie in materia di sicurezza e conformità di numerosi prodotti immessi sul mercato, tali controlli possono essere effettuati su diversi operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore, distributore, così come individuati dal Regolamento 2008/765/CE.

 


La direttiva comunitaria recepita dalla legislazione italiana riguarda il materiale elettrico a bassa tensione definito LVD ( Low Voltage Directive).

La normativa si applica a tutto il materiale elettrico avente una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e tra 75 e 1500 Volt  in corrente continua

e non all'interno delle attrezzature che potrebbero avere tensioni più elevate.

Rientrano anche il caricabatterie allegato all'apparecchio, le apparecchiature con alimentatore integrato e le apparecchiature con alimentatore allegato funzionanti con batterie con tensione minore di 50V AC e 75V DC.

La direttiva copre oltre i rischi elettrici, anche quelli meccanici, chimici, gli aspetti sanitari del rumore e delle vibrazioni e gli aspetti ergonomici necessari per garantire la protezione dai rischi stessi.

Il termine materiale elettrico non è definito ma viene riconosciuta al livello internazionale la definizione data dal vocabolario internazionale di elettrotecnica IEC che definisce materiale elettrico " qualsiasi articolo utilizzato per scopi quali la generazione, la conversione, la trasmissione, la distribuzione o l'uso dell'energia elettrica.

 

Obblighi del fabbricante o un suo mandatario nella Comunità Europea:

Apporre sul prodotto o sulla confezione in modo visibile e leggibile la marcatura CE, le identificazioni del fabbricante e le caratteristiche del prodotto, redigere un fascicolo tecnico contenente la descrizione generale e tecnica e la dichiarazione di conformità.

Obblighi dell'importatore:

Ricevere la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico, controllare la corrispondenza con il prodotto e apporre la propria denominazione.

 

Obblighi del venditore:

Controllare la presenza della marcatura CE, delle istruzioni e delle avvertenze in italiano, nonchè i dati del produttore e dell'importatore.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza prevede delle sanzioni per ognuna delle figure professionali del commercio al fine di garantirne l'osservanza.

La Camera di Commercio ed in particolare il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore ha sia la competenza ispettiva ad effettuare controlli, prelevare campioni e redigere il verbale di accertamento della violazione, che sanzionatoria per i propri verbali e quelli emessi da altri organi, attraverso l'emissione di ordinanze ingiunzioni di pagamento ed eventuale confisca della merce sequestrata.

 

MATERIALE INCLUSO

Sono inclusi nella direttiva a bassa tensione il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt in corrente alternata  (DC) e tra 75 e 1500 Volt in corrente continua (AC):

Elettrodomestici

Elettroutensili

Fili

Cavi

Condutture elettriche

Materiali di installazione

Trasformatori

Motori elettrici

Apparecchi per illuminazione

Luminarie natalizie

Starter

Fusibili

Interruttori per uso domestico

Carica batterie allegato all'apparecchio

 

MATERIALE ESCLUSO

Apparecchiature elettriche per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi

Materiali elettrici per radiologia e uso clinico

Componenti elettrici degli ascensori

Contatori di elettricità

Prese e spine per uso domestico

Strumenti di lavoro su parti in tensione come cacciaviti

Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici

Materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori del territorio della Comunità Europea

Componenti basi

Questi ultimi  sono dispositivi progettati per essere utilizzati come componenti da inserire in altre apparecchiature elettriche, per cui la sicurezza va valutata considerando il modo in cui sono incorporati: circuiti integrati, transistor, diodi, raddrizzatori, triac, GTO, IGTB, optosemiconduttori, condensatori, induttori, resistori, filtri, relè con morsetti per circuiti stampati, microinterruttori.

 

REQUISITI DI SICUREZZA

Il materiale elettrico a bassa tensione deve rispondere a requisiti di sicurezza obbligatori per essere immessi nel mercato dell'Unione Europea ed avere la libera circolazione nella Comunità.

Devono essere costruiti nel rispetto dei requisiti generali in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Anche le operazioni compiute su tali materiali come l'istallazione e la manutenzione, devono essere effettuate in modo corretto senza apportare modifiche che possano compromettere la loro sicurezza.

Le caratteristiche essenziali sono indicate sul materiale elettrico stesso o sulla scheda di accompagnamento.

I requisiti sono indicati nell'allegato 1 della legge 791/1977 modificato dall'art. 6 de Decreto Legislativo 626/96:

Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato

entro taluni limiti di tensione

1. - Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono

indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul

materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna;

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico

oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in

maniera sicura ed adeguata;

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli

citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua

destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni

che possano derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un

pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura

non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. - Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli

animali domestici e agli oggetti;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da

non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e

agli oggetti.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Includono tre elementi principali:

A - Documentazione tecnica

B - Dichiarazione di conformità

C - Marcatura CE

 

A - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Prima di immettere un prodotto sul mercato, il fabbricante o un suo mandatario stabilito nella Comunità deve predisporre tutta la documentazione tecnica che consente di valutare se il materiale è conforme ai requisiti.

Deve anche adottare tutte la misure necessarie perchè il prodotto sia fabbricato secondo quanto indicato nella documentazione tecnica.

La documentazione deve contenere:

la descrizione del materiale elettrico, i disegni di progettazione e di fabbricazione, gli schemi di componenti, sottounità e circuiti, l’elenco delle norme, le descrizioni delle soluzioni applicate per conformarsi agli aspetti di sicurezza della direttiva, i risultati dei calcoli progettuali e delle verifiche eseguite, la relazione sulle prove effettuate.

La documentazione va conservata in modalità cartacea o su supporto elettronico per eventuali controlli e ispezioni per un periodo di 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

 

B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il fabbricante o un suo mandatario nella Comunità sono tenuti a redigere una dichiarazione di conformità prima di immettere il prodotto sul mercato.

Deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Comunità e deve comprendere i seguenti elementi:

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario

Descrizione del materiale elettrico

Riferimento alle norme armonizzate

Eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità (ISO-EN-CEI)

Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il rappresentante

Le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE

 

C - MARCATURA CE

Attesta la conformità del materiale elettrico ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme comunitarie e nazionali per la tutela e la sicurezza di persone, animali e cose.

Solo il fabbricante o un suo mandatario stabilito nella Comunità sono autorizzati ad esporre la marcatura CE.

In particolare, garantisce il prodotto elettrico contro i rischi:

elettrici (pericolo di scossa elettrica)

meccanici (pericolo di rotture)

chimici (pericolo di emissione di gas tossici)

termici (pericolo di surriscaldamento)

elettromagnetici

Deve essere apposta sul prodotto oppure, se non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso  o sul certificato di garanzia. Deve essere visibile, facilmente leggibile ed indelebile.

E' costituito da un logo definito dal simbolo grafico:

I diversi elementi della marcatura devono avere la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. In caso di riduzione o ingrandimento vanno rispettayte le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato.

E' vietato apporre un marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura stessa.

 

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Rientra tra gli obblighi del fabbricante apporre un etichetta con le indicazioni utili per il consumatore.

Devono essere scritte nella lingua del paese dove è distribuito il prodotto.

Le indicazioni da riportare sono

1 - Denominazione legale o merceologica del prodotto

2 - Dati identificativi del produttore (nome o ragione sociale o marchio di fabbrica, sede   

     legale , paese di origine)

Se utili, per l'utilizzo o la sicurezza vanno indicati:

1- Metodi di utilizzazione allegando le istruzioni e le caratteristiche essenziali del materiale

    elettrico

2 - Composizione del prodotto (materiale di produzione, metodo di lavorazione, materiale

     e sostanze potenzialmente pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

 

CONTROLLI

(Art. 9 L. 791/1977 sostituito da art. 4 D.Lgs. 626/1996)

 

La vigilanza è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale per l'attività ispettiva degli uffici delle Camere di Commercio, degli Ispettorati del Lavoro, di altre Amministrazioni dello Stato e delle Autorità Pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze.

lo scopo dei controlli è accertare che i prodotti elettrici immessi in commercio, sia come vendita sia come distribuzione a titolo gratuito, siano conformi alla normativa.

I controlli possono essere effettuati presso il fabbricante, gli importatori, i commercianti e gli installatori.

La procedura per il controllo ha lo scopo di:

- identificare il prodotto verificando che vi sia l'indicazione del fabbricante, che l'imballaggio corrisponda al prodotto contenuto, che siano indicate in italiano le istruzioni, i rischi e le avvertenze

- controllare che la marcatura CE sia indicata in modo visibile, leggibile e indelebile, secondo il logo stabilito dalla normativa

- verificare la documentazione tecnica

Effettuato il controllo, gli ispettori della Camera di Commercio redigono un verbale di sopralluogo che riporta l'indicazione dei prodotti esaminati e i dati identificativi della ditta, del responsabile e della persona presente al momento dell'ispezione.

Se dal controllo viene rilevata un'irregolarità dell'etichetta, l'ispettore redige un verbale di accertamento della violazione con l'indicazione seguente:

- responsabile del prodotto

- norme violate

- importo dell'oblazione (doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole)

- Importo della sanzione

- ufficio a cui presentare gli scritti difensivi.

Se, invece, ritiene che il prodotto non sia conforme, può procedere al prelievo di campioni, pagati a prezzo di vendita e inviati a un laboratorio autorizzato dal Ministero per effettuare le analisi.

I campioni non inferiori a tre per ogni prodotto, vanno sigillati con spago e piombo alla presenza del titolare o di un suo dipendente che firmerà il verbale di prelievo.

Del prelievo e delle analisi va data comunicazione al Ministero.

Se, dalle analisi, il prodotto non risulta conforme, viene emesso un provvedimento con l'indicazione di:

- obbligo per il produttore a procedere a conformare i prodotti alla direttiva

- ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

 

SANZIONI

 

Il provvedimento sanzionatorio è attuato in base alla normativa prevista dalla legge

689/1981, mentre l'importo delle sanzioni e la relativa violazione sono indicate dall'art. 9 della legge 791/1977 sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1996.

 

- Violazione alle norme sulla marcatura CE

    - per il fabbricante e l'importatore:

         da euro 21,00 a euro 124,00 per ogni pezzo irregolare e in ogni caso

         non inferiore a euro 10329,00 e non superiore a euro 61975,00

    - per il commerciante e l'installatore:

         da euro 21,00 a euro 124,00 per ogni pezzo irregolare e in ogni caso

         non inferiore a euro 775,00 e non superiore a 4648,00

 

- Violazione alle norme sulla sicurezza del prodotto

    - per il fabbricante, l'importatore, il commerciante e l'installatore:

          da euro 21,00 a euro 124,00 per ogni pezzo irregolare e in ogni caso

          non inferiore a euro 10329,00 e non superiore a euro 61975,00

 

- Violazione alle norme di apposizione dell'etichetta

    - per il fabbricante, l'importatore, il commerciante e l'installatore

          da euro 516,00 a euro 25823,00

 

- Violazione di norme sulla documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità

    - per il fabbricante e l'importatore

           da euro 5165,00 a euro 30987,00

 

- Violazione all'obbligo di conservazione documenti e rintracciabilità dei prodotti

     - per il commerciante

            da euro 1500,00 a euro 30000,00

 

Normativa Comunitaria

Direttiva del Consiglio n. 73/23/CEE del 19/2/1973

Direttiva del Consiglio n. 93/68/CEE del 22/7/1993

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2001/95/CE del 3/12/2001

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/95/CE del 12/12/2006

 

Normativa Nazionale

Legge n. 791 del 18/10/1977

Legge n. 689 del 24/11/1981

Decreto Legislativo n. 626 del 25/11/1996

Decreto Legislativo n. 277 del 31/07/1997

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31.12.2002

Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005 - Codice del Consumo

 

 


 

Il giocattolo è un prodotto concepito per essere utilizzati da minori di 14 anni è quindi importante che il suo uso non comprometta la salute dell'utilizzatore e più in generale che esso sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dal legislatore.
Identificare un giocattolo sicuro è semplice basta fare attenzione che sulla confezione compaiano in maniera visibile, leggibile, indelebile ed in lingua italiana degli elementi minimi:
1) il marchio CE.  
La marcatura CE rappresenta la conformità del giocattolo alle norme europee, essa può essere posta dal fabbricante sul giocattolo stesso e/o sul suo imballaggio. Il marchio CE è un marchio obbligatorio ed i giocattoli che ne sono privi non possono essere immessi nel mercato italiano. La marcatura deve rispettare le specifiche e le proporzioni presenti nella figura di seguito riportata e deve avere un’altezza minima di 5 mm.

  
La norma vieta l’apposizione di marchi che, per loro caratteristica, possano confondersi con il marchio CE, così come la copertura, anche parziale, del marchio con altri marchi.
Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta su un’etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile ed i giocattoli sono venduti in espositori che siano stati inizialmente utilizzati come imballaggi per i giocattoli, la marcatura CE dovrà essere stampata sull’espositore stesso. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare
2) l’indicazione del tipo, del lotto, di serie, del modello o di ogni altro elemento che consenta l’identificazione univoca del prodotto. Tali informazioni vanno riportate sul prodotto o sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento: Esse devono essere visibili, facilmente leggibili e comprensibili.
3) Il nome e dell’indirizzo completo del costruttore o del suo rappresentante autorizzato o dell’importatore se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea. Tali informazioni permettono di contattare in caso di necessità il fabbricante, il suo rappresentante o l’importatore.
4) Le istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana 
Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza sono indicazioni essenziali per il corretto uso del giocattolo, esse devono essere riportate almeno in lingua italiana ed essere precedute, a seconda dei casi, dalla parola “Attenzione” o “Avvertenza” o “Avvertenze”. Le avvertenze sono apposte in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l’uso di cui esso è corredato. Tra le avvertenze rientrano anche quelle relative a restrizioni d’uso relative alla  fascia di età per la quale il giocattolo è stato progettato. In assenza di un’età consigliata si presuppone che il giocattolo sia destinato a tutte le età (0-14 anni). Ci sono alcune avvertenze che determinano la decisione di acquistare o meno il giocattolo, come, per esempio, l’età minima e massima degli utilizzatori queste informazioni devono figurare sull’imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso
SE ACQUISTATE GIOCATTOLI PER BAMBINI SOTTO I TRE ANNI, È BENE ASSICURARSI CHE NON CONTENGANO PICCOLE PARTI ACCESSIBILI: potrebbero causare rischio di ingestione. I giocattoli realizzati per bambini di età superiore a 3 anni, ma potenzialmente utilizzabili da bambini di età inferiore ai 3 anni, devono riportare la seguente avvertenza: 
”ATTENZIONE: NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI” (oppure “3 ANNI”, oppure il pittogramma del viso del bambino con il segnale di divieto), seguita dalla motivazione di rischio, ad esempio: “CONTIENE PICCOLE PARTI CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE O INALATE”. 

Enti preposti ai controlli e modalità di controllo
Autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli è il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.
Il Ministero dello Sviluppo Economico partecipa al sistema RAPEX (Community Rapid Information System), il sistema di allerta rapida che raccoglie le segnalazioni di prodotti non sicuri provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea e che viene aggiornato settimanalmente
Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza limitatamente ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli e ai rischi di infezione e malattia connessi a contaminazione microbiologica. A tal fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto Superiore Sanità. I controlli alle frontiere esterne sono svolti dall' Agenzia delle Dogane.

I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori.
I controlli possono essere:
• Controlli visivi volti a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
• Controlli documentali volti a verificare che il produttore abbia posto in essere tutte le procedure atte a dimostrare la conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza e la continuità della fabbricazione
• Controlli fisici (prelievo e analisi di campioni) che consistono nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili, tali prove sono effettuate da Organismi notificati. In genere il controllo fisico è' accompagnato anche da un controllo documentale.

Per l’esecuzione di questi controlli e delle analisi tecniche di conformità gli enti pubblici di vigilanza si avvalgono di Organismi notificati di certificazione. Questi sono laboratori che vengono riconosciuti “parte terza” dai sistemi nazionali di accreditamento e vengono abilitati ad eseguire prove ed esprimere valutazioni riguardo la conformità dei prodotti alle norme.

normativa comunitaria
• DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
• DIRETTIVA 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
• DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
• Regolamento (CE) n.765/2008.

normativa nazionale
• D.Lgs. 11/4/2011, n.54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
• D.Lgs. 27/9/1991 n.313 - Attuazione della Direttiva n.88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’Art.54 della L. 29 dicembre 1990, n.428.
• D.Lgs. 6/9/2005 n.206 - Codice del consumo, Artt. 102 – 113.
• D.M. 20/3/2008 - Recepimento della Direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

norme armonizzate
Le norme armonizzate sono quelle che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità dei giocattoli:
• EN 71-1: 2011 Parte 1: Proprietà fisiche e meccaniche.
• EN 71-2: 2011 - Parte 2: Infiammabilità.
• EN 71-3:1994 + A1: 2000 + AC:2000 + AC:2002 Parte 3: Proprietà chimiche - migrazione di alcuni elementi.
• EN 71-4:2009 Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse.
• EN 71-5:1993 + A1:2006 + A2:2009 Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica.
• EN 71-7: 2002 Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova.

 


Guida sull'etichettatura dei prodotti tessili

L'etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall' 8 maggio 2012 dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).

I prodotti tessili immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1007/2011 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.

I prodotti tessili, per essere posti in vendita al consumatore finale, devono riportare un contrassegno o un'etichetta, che sia saldamente fissata, ed i cui caratteri tipografici siano leggibili e chiaramente visibili , tale etichetta deve contenere le seguenti indicazioni obbligatorie:

la composizione fibrosa: sull’etichetta devono essere indicati, in lingua italiana e senza abbreviazioni,  le denominazioni delle fibre che compongono  il prodotto unitamente alla loro percentuale. Le denominazione delle fibre sono elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011. E’ importante che la denominazione della fibra sia espressa senza sigle o abbreviazioni  e che queste siano ordinate in ordine decrescente di peso.

l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;

il responsabile dell'immissione in commercio;

Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste dalla vigente normativa. E' ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico purchè sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

 

La normativa sull’etichettatura tessile non si applica ai prodotti:

  • •destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
  • •introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
  • •importati da paesi terzi per essere oggetto di traffico di  perfezionamento attivo;
  • •dati in lavorazione, senza essere oggetto di cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o ad imprese che lavorano per conto terzi e che hanno la caratteristica dell’indipendenza.

 

Obblighi degli operatori:

  • •Fabbricante e importatore

Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore

  • •Distributore

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.

 Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica , vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto. 

Autorità di vigilanza

Autorità competente per i controlli sull’etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili è il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Impresa e L’internazionalizzazione, Direzione Generale per la politica Industriale e la Competitività che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio.

Svolgono attività di vigilanza anche organi a competenza generale quali Polizia Locale, Guardia di Finanza, ecc.

L'autorità di vigilanza esegue due tipi di controllo: Controllo visivo e documentale, volto a verificare che il prodotto tessile sia accompagnato da un’etichetta o  contrassegno riportanti la composizione fibrosa secondo quanto previsto nel Regolamento 1007/2011 e nel D.Lgs 194/99. In alcuni segmenti della catena di distribuzione il controllo può essere esteso alla documentazione commerciale; Controlli  fisici che consistono nel prelievo di campioni al fine di accertare la reale composizione del prodotto e la corrispondenza con quanto riportato in etichetta. 

Normativa Comunitaria

REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE.

DIRETTIVA 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE.

Normativa  Nazionale

Legge  n. 883/73  Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13.

D.P.R.  515/76 Regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14.

D.Lgs.n. 194/99 di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e ss. recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.

Legge 8 gennaio 2013

 


In un mercato sempre più saturo riveste un’importanza particolare riuscire a discriminare la qualità di un prodotto per orientare le scelte in maniera consapevole e l'etichettatura è un mezzo essenziale per garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori, per questa ragione la legge impone che le calzature rechino, attraverso simboli, informazioni sul materiale di cui sono composte la suola, la tomaia, il rivestimento interno.

Molto spesso le scelte di marketing dei produttori tendono ad enfatizzare più lo stile del prodotto che la sua qualità e, per questa ragione, è importante per il consumatore, nonché per tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al processo di produzione e di distribuzione, saper leggere l’etichetta delle calzature.

Con il termine calzatura si fa riferimento ad una serie di prodotti anche molto diversi tra loro che vanno dalle scarpe con o senza tacco agli stivali, alle scarpe per le attività sportive, alle scarpe da ballo, alle calosce portate sopra altre calzature, alle calzature ortopediche e così via.

La normativa sull’etichettatura delle calzature si applica a tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente come, per esempio, un sottopiede di ricambio, venduto disgiuntamente dalla calzatura.

Sono esclusi dal campo di applicazione:

  • ·le calzature d’occasione usate;
  • ·le calzature aventi caratteristica di giocattolo;
  • ·le calzature di protezione che sono disciplinate dal D.Leg.vo 4/12/92 n.475 (dispositivi di protezione individuale );
  • ·le calzature disciplinate dal DPR 10/09/82 n.904 ( sostanze pericolose).

Il legislatore coinvolge nell’obbligo relativo all’etichettatura delle calzature più soggetti:

  • ·i produttori e gli importatori che sono responsabili per l’esattezza delle informazioni contenute in etichetta ;
  • ·i venditori al dettaglio che sono responsabili della verifica della presenza delle etichette sulle calzature in vendita e per l’esposizione di un cartello illustrativo della simbologia adottata sulle etichette stesse.

L’Autorità di vigilanza è il Ministero dello Sviluppo Economico che esercita la vigilanza attraverso le Camere di Commercio.

In caso di etichettatura non conforme o mancante, l’Autorità di Vigilanza assegna al fabbricante un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

Etichetta calzature

L’etichetta deve essere presente su almeno una delle due calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata su un supporto attaccato alla calzatura stessa ma comunque deve essere  visibile ed accessibile al consumatore. L’etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composto almeno l’80% della suola, della tomaia, del rivestimento interno. Se nessun materiale raggiunge tale limite l’etichetta deve recare l’indicazione delle due componenti principali.

L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore.

Le calzature si compongono di tre parti:

  • ·TOMAIA: superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna
  • ·RIVESTIMENTO DELLA TOMAIA E SUOLA INTERNA: fodera e sottopiede che costituiscono l’interno della calzatura
  • ·SUOLA ESTERNA: superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura

Di seguito vengono riportati i pittogrammi che rappresentano le diverse parti della calzatura

Accanto all’indicazione della parte della calzatura va inserito il pittogramma che rappresenta il materiale di cui la parte è costituita. I materiali usati nella produzione delle calzature sono: il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato), il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa), le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute), altre materie (para o gomma).

Di seguito vengono riportati i pittogrammi che li rappresentano

esempi di etichettatura:

calzatura con tomaia, rivestimento interno e suola in cuoio

calzatura con tomaia in cuoio, rivestimento interno in tessuto e suola in altre materie

Calzatura con tomaia e rivestimento interno in tessuto e suola in altre materie

Normativa Comunitaria

DIRETTIVA 94/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura delle calzature destinate alla vendita al consumatore;

DIRETTIVA 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

DECISIONE della Commissione europea che impone agli stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.

Normativa Nazionale

D.M.  11/04/1996 che recepisce la Direttiva della Comunità Europea 94/11/CE;

D.M. 30/01/2001;

D.Leg.vo 6/09/2005 n. 206 – Codice del Consumo.

 


AVVISO:
Si rende noto che dal 14 luglio 2016 la Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove commercializzate in Italia (anno 2016 ) è on-line sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

La direttiva 1999/94/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 17febbraio 2003, n. 84, richiede agli Stati membri di pubblicare annualmente una guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture al fine di fornire ai consumatori informazioni utili per un acquisto consapevole di autovetture nuove, con lo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e al risparmio energetico, a ciò provvede il Ministero dello Sviluppo Economico. La norma attribuisce specifici obblighi sia ai costruttori che ai rivenditori di autoveicoli, in particolare

Il costruttore deve:

• fornire ai propri concessionari il manifesto o il file per la visualizzazione su schermo da esporre in ogni punto vendita, sul quale devono essere indicati i modelli suddivisi per tipo di carburante e indicati in ordine crescente di emissioni di CO2

• deve fornire al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 15 dicembre di ogni anno i dati aggiornati sui consumi di carburante e le emissioni di CO2 di tutte le autovetture commercializzate al fine di far redigere una “Guida al Risparmio di Carburante ed alle emissioni di CO2”.

Il rivenditore deve:

• apporre in modo visibile su ciascuna autovettura esposta o nelle sue immediate vicinanze, un’etichetta formato A4 relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dell’autovettura;

• esporre in posizione evidente, un manifesto o uno schermo di visualizzazione che contenga l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 di tutta la gamma di autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing nel punto vendita;

• rendere immediatamente disponibile a richiesta del cliente per consultazione la “Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di Co2”, pubblicata a cura del Ministero dello Sviluppo Economico sui dati comunicati da tutti i costruttori e per tutte le autovetture nuove commerciate nell’Unione Europea.

Alle Camere di Commercio è affidato il compito di vigilare sugli adempimenti descritti e ad accertare le seguenti violazioni:

  • omessa o incompleta apposizione dell’etichetta

  • omessa o incompleta affissione del manifesto

  • materiale promozionale incompleto o privo dei valori sul consumo ufficiale di carburante ed emissioni Co2

  • divieto di apporre altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante e alle emissioni non conformi sui materiali informativi

  • indisponibilità a fornire gratuitamente la guida al risparmio su richiesta del consumatore

la sanzione amministrativa prevista è da euro 250,00 a euro 1000,00.

 

 

In seguito al Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 art. 20 ed al DPCM 26/5/2000 la Camera di Commercio di Napoli, nello specifico Il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore incardinato nell’Area Studi, è competente a ricevere i verbali emessi da Amministrazioni e organi di Vigilanza (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese ecc.) a seguito di violazioni amministrative accertate nel territorio provinciale,  in molte materie tra le quali:

- attività di autoriparazione in forma di piccole imprese

- contratti a distanza

- contratti negoziati fuori dei locali commerciali

- informazioni al consumatore (D. Lgs. 2006/2005)

- made in Italy

- mancata iscrizione a ruoli e albi camerali

- metalli preziosi

- multiproprietà

- omessi o ritardati depositi al registro imprese

- sicurezza degli impianti

- sicurezza e conformità dei prodotti

- strumenti metrici

- etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari:

       (tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale,

        compatibilità elettromagnetiche, consumi ed emissioni di CO2 )

Sono escluse le violazioni del Registro Imprese per il Diritto Annuale e le violazioni in materia di Artigianato.

L’ufficio riceve i verbali che non sono stati pagati nei 60 giorni, valuta eventuali scritti difensivi ed emette, entro 5 anni dalla data di contestazione/notifica del verbale, un’ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.

L’ordinanza va pagata entro 30 giorni dalla notifica. Se sussistono i motivi è possibile:

1) presentare istanza di riesame in autotutela, che compunque non interrompe né i termini per il pagamento né i termini per l’opposizione innanzi all’Autorità Giudiziaria

2) proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale

3) nel caso di disagiate condizioni economiche, richiedere il pagamento rateale.

Effettuato il pagamento occorre comunicarlo all’ufficio sito al C.so Meridionale 58.

Oltre la sanzione amministrativa può essere ordinata la confisca dei beni sequestrati al momento dell’accertamento. Contro la confisca può essere proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Trascorso il termine di pagamento, la Camera di Commercio entro 5 anni dalla notifica dell’ordinanza provvede alla compilazione dei ruoli per l’emissione delle cartelle esattoriali, mediante  i Concessionari per la riscossione competenti per territorio.

Contro la cartella esattoriale è possibile, se sussistono le motivazioni, presentare istanza in autotutela alla Camera di Commercio (l’istanza no è interruttiva dei termini) e/o fare ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale.

L’eventuale rateizzazione va richiesta al Concessionario per la riscossione.

 


L’ORDINANZA (art. 18 Legge 689/81)

Il Servizio Tutela del Consumatore riceve i verbali di accertamento non oblati o oblati fuori termine.

La fase istruttoria consiste nell’esaminare il verbale di accertamento, gli eventuali scritti difensivi presentati e l’eventuale verbale di audizione redatto in sede di convocazione e successivamente nell’emissione un provvedimento che può consistere in:

1) provvedimento di archiviazione qualora ritenga il verbale infondato

2) ordinanza-ingiuntiva di pagamento

L’ordinanza è un titolo esecutivo e deve essere emessa entro 5 anni dal verbale e notificata al trasgressore e all’obbligato in solido secondo le modalità previste dalla legge.

Il pagamento della sanzione va effettuato, entro 30 giorni dalla notifica, con il Modello F23, presso il concessionario, gli uffici postali o gli istituti di credito mentre le spese e i diritti vanno pagati tramite avviso di pagamento PagoPA.

Per evitare il prosieguo del procedimento va data notizia all’ufficio dei pagamenti effettuati.

Contro l’ordinanza di pagamento è possibile, entro 30 giorni dalla notifica e senza l’assistenza di un legale, fare ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale competente per territorio a seconda del tipo di violazione (Legge 689/81 – D. Lgs 150/2011art. 6)

Il ricorso non è sospensivo dell’esecuzione forzata a meno che la sospensione non sia disposta dal Giudice.

E’ anche possibile, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, richiedere una rateizzazione dell’importo (art. 26 Legge 689/81) esibendo idonea documentazione attestante le condizioni economiche disagiate. Le rate possono variare da un minimo di tre ad un massimo di trenta. Se la rateizzazione è concessa, l’ufficio emette un provvedimento con l’indicazione delle scadenze e degli importi delle rate. E’ comunque fatto obbligo di pagare nei termini e comunicare l’avvenuto pagamento. In mancanza decade il diritto alla rateizzazione e dovrà essere pagata l’intera somma in un’unica soluzione.

Se non è concessa la rateizzazione il pagamento va fatto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza.

Quando non si provvede a pagare l’ordinanza, l’Ufficio inizia la procedura coattiva con l’iscrizione del nominativo nei ruoli esattoriali per l’emissione della cartella esattoriale.

 


ESECUZIONE FORZATA (art. 27 legge 689/81)

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza, l’Ufficio, entro 5 anni dalla notifica, attiva la procedura di riscossione della somma trasmettendo il ruolo al Concessionario per la riscossione.

L’importo è maggiorato del 10% per semestre compiuto di ritardo più l’interesse maturato per le frazioni di semestre.

La cartella esattoriale è il documento contenente tutte le indicazioni: importo da pagare, codice tributo, ente impositore, termini di pagamento ecc.

Per le modalità di pagamento occorre rivolgersi al Concessionario per la Riscossione, per le informazioni nel merito della cartella occorre, invece, rivolgersi alla Camera di Commercio secondo le indicazioni contenute nella cartella stessa.

In caso di mancato pagamento il Concessionario per la Riscossione attiva  la procedura di esecuzione forzata a sua cura e responsabilità.

Se vi sono condizioni di temporanea difficoltà economica è possibile chiedere all’Esattore la rateizzazione del pagamento.

Se, invece, il soggetto interessato ritiene che esistano i presupposti per l’annullamento dell’iscrizione a ruolo può proporre, in carta semplice, istanza di sgravio in autotutela alla Camera di Commercio (l’istanza non è interruttiva dei termini) ovvero opposizione all’esecuzione/agli atti esecutivi nelle forme ordinarie innanzi all’Autorità Giudiziaria,  per vizi di regolarità formale della cartella o del procedimento di esecuzione esattoriale, per illegittimità dell’iscrizione a ruolo, per omessa notifica della cartella o per pregresso pagamento della sanzione (artt. 615 e ss. c.p.c.)

Il ricorso non è sospensivo del provvedimento di esecuzione forzata a meno che il Giudice non disponga diversamente.

 


IL SEQUESTRO

Gli organi di vigilanza oltre il verbale di contestazione per l’illecito amministrativo, possono elevare anche il verbale di sequestro della merce o delle attrezzature e inviare copia alla Camera di Commercio per il provvedimento di confisca.

I beni sequestrati sono a disposizione dell’autorità amministrativa, il loro utilizzo è reato.

Contro il verbale di sequestro è possibile, ove sussistano idonee motivazioni, presentare opposizione in carta semplice in qualunque momento (art. 19 L. 689/81).

Se l’opposizione è accolta l’ufficio dispone il dissequestro, altrimenti emette l’ordinanza di confisca.

Sia il provvedimento di sequestro che di confisca sono notificati all’interessato.

Contro l’ordinanza di confisca è possibile fare ricorso al Tribunale competente per territorio

 


Il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore è sito in Napoli – Corso Meridionale 58 – ed è aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 previo appuntamento.

Il trasgressore o l’obbligato in solido possono chiedere informazioni all’ufficio prendendo visione degli atti del procedimento sanzionatorio presso la Camera di Commercio di Napoli competente per territorio.

E’ possibile inoltre chiedere una copia degli atti, previo pagamento di 5 euro per diritti di segreteria e 0,10 euro per ogni pagina fotocopiata. Il versamento va effettuato tramite il canale PagoPA, specificando il numero dell’ordinanza e il numero delle copie richieste.

Sia le informazioni che la presa visione o le copie costituiscono un diritto di accesso solo per il soggetto interessato.

Per i terzi è possibile unicamente se muniti di delega scritta, in carta semplice, unitamente alla copia del documento di riconoscimento valido del delegante.

 


 

 

 

I concorsi a premio sono manifestazioni nelle quali l’assegnazione del premio dipende dall’alea, dall’abilità o dalla capacità del concorrente senza obbligo di acquisto di un prodotto o di un servizio.
Il termine massimo di durata del concorso è un anno (art. 1 del  D.P.R. 430/2001)
I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio hanno l’obbligo di dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione mediante il servizio telematico Prema-on line, compilando il modello Prema CO1, allegando il regolamento del concorso e la documentazione attestante l’avvenuto versamento della cauzione a garanzia.
Non è possibile chiedere ai partecipanti alcun pagamento per prendere parte al concorso,
né una maggiorazione sul prezzo del prodotto o servizio promozionato, in quanto la partecipazione deve essere gratuita tranne le spese di spedizione o telefoniche  necessarie per partecipare.
Ogni fase relativa all'individuazione dei vincitori deve essere effettuata, con onere a carico del soggetto promotore, alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio competente per territorio (Responsabile della tutela del consumatore o un suo delegato) che redige il verbale di assegnazione dei premi.
La richiesta del funzionario della CCIAA di Napoli va inoltrata almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione per verificare l'eventuale disponibilità a presenziare. Si precisa che il servizio verrà assicurato solo previo accordo con il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore. L’eventuale pagamento effettuato senza previo accordo non fa comunque sorgere alcun obbligo per la C.C.I.A.A. pertanto, in caso di impossibilità a rendere il servizio, la somma verrà restituita.
Entro sei mesi dalla manifestazione (art. 3 del D.P.R. 430/2001) è necessario procedere alla consegna dei premi ai vincitori, previo rilascio di una liberatoria e di una copia del documento di riconoscimento , o alla devoluzione alla Onlus, indicata nel regolamento, dei premi non richiesti o non assegnati.
Dopo il completamento della procedura di consegna dei premi ai vincitori il promotore/delegato dovrà concordare con il Funzionario Camerale  una data nella quale, effettuate le verifiche opportune, verrà redatto il verbale di chiusura ( modello CO/PV), da inviare telematicamente al Ministero, a cura del predetto soggetto promotore o delegato, unitamente al modello Prema CO/2.

 


Il concorso può essere svolto solo da imprese produttrici o commerciali, fornitrici o distributrici di beni e servizi al fine di promozionare i propri prodotti.

Può essere svolto anche da due o più soggetti responsabili in solido per tutta la procedura del concorso.

Sono esclusi dalla responsabilità solidale i rivenditori dei prodotti o servizi promozionati se non hanno partecipato all'organizzazione del concorso.

La ditta promotrice può rivolgersi ad un soggetto delegato sia agenzia che operatore professionale, scelto per rappresentarla per ogni adempimento concorsuale.

Possono indire manifestazioni a premio anche le imprese estere che non hanno una sede stabile in Italia nominando, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972 un rappresentante fiscale residente nel territorio italiano.

 


Sono esclusi ai sensi dell'art. 6 del DPR 430/2001:

- se indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche

- se organizzati da emittenti televisive verso gli spettatori presenti nel luogo ove si svolge

   l'iniziativa, tranne il caso di promozione di prodotti o servizi di altre imprese

- se il premio è costituito da uno sconto sul prezzo dei prodotti o servizi

- se il premio è di valore commerciale minimo

- se i premi sono destinati a enti o istituzioni pubbliche o con finalità sociali o benefiche.

 

Sono vietati ai sensi dell'art. 8 del DPR 430/2001:

- quando non è garantita la parità di trattamento tra tutti i partecipanti

- quando viene eluso il monopolio statale di giochi e scommesse

- per turbamento della concorrenza di mercato

- quando si promozionano prodotti per i quali esistono divieti o limitazioni alla pubblicità

   (es. prodotti da fumo)

- se trattasi di lotteria, tombola, riffa o pesca di beneficenza

- quando sono violate le disposizioni del DPR 430/2001 tranne quelle relative alla

  comunicazione preventiva del concorso.

 


L'art. 7 del DPR 430/2001 che a garanzia della corresponsione dei premi il soggetto promotore deve prestare una cauzione mediante deposito alla Tesoreria Provinciale dello Stato o Fideiussione bancaria o assicurativa, a favore del Ministero per lo Sviluppo economico.

L'importo deve essere pari al valore dei premi, in caso di più manifestazioni si può corrispondere una cauzione cumulativa.

La scadenza non deve essere inferiore ad almeno un anno dalla conclusione della manifestazione, intesa come data di individuazione dei vincitori.

La cauzione si intende svincolata, anche prima della scadenza, trascorsi 180 giorni dalla data di trasmissione al Ministero del verbale di chiusura della manifestazione

 


Prima di iniziare un concorso il promotore deve predisporre un regolamento datato e firmato da inviare on-line al Ministero per lo sviluppo economico, 15 giorni prima dell'inizio, insieme al modello Prema CO/1 e all'attestazione della cauzione.

Ogni modifica al regolamento va comunicata al Ministero con invio di un altro modello CO/1.

Il regolamento deve contenere:

- il nome del concorso

- l'individuazione del soggetto promotore

- la durata (non superiore a 1 anno) e le modalità di svolgimento

- le sedi territoriali

- il tipo e il valore dei premi in palio

- il termine di consegna dei premi

- l'indicazione della Onlus per i premi non assegnati o non richiesti

I premi non possono consistere in somme di denaro nè in titoli od obbligazioni.

La modalità di individuazione dei vincitori può consistere in estrazione a sorte, abbinamento ad altra estrazione, dipendere da un congegno meccanico, abilità del concorrente p. es. ad esprimere pronostici.

 Almeno 20 giorni prima dell'espletamento del concorso, va richiesta la presenza del notaio o del funzionario camerale, contattando preventivamente l’ufficio telefonicamente al n. 081/5547448 o 081/7607707 oppure via PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Acquisita detta disponibilità occorre far pervenire, anche via mail, la seguente documentazione:

- copia del regolamento

- copia dell’attestazione della fideiussione bancaria

- modello prema CO/1

- ricevuta dell’ avvenuta comunicazione preventiva al Ministero

- la perizia tecnica se viene utilizzato un programma software, attestante l’impossibilità di manomissione del programma per individuare i vincitori

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’inserimento dei titoli vincenti e non vincenti nel meccanismo del concorso

- delega alla persona incaricata alla sottoscrizione del verbale se non è presente il promotore o il soggetto delegato agli adempimenti

Presa visione della documentazione l’ufficio provvederà a comunicare il nominativo del Funzionario incaricato e le modalità di versamento della tariffa dovuta.

Il giorno dell’assegnazione, verificata la regolarità dello svolgimento del concorso viene redatto il verbale di assegnazione premi, consegnando una copia al soggetto incaricato di firmare.

Entro il termine stabilito dal regolamento (non oltre sei mesi dall'assegnazione), occorre procedere alla consegna dei premi previo rilascio di una fotocopia del documento di riconoscimento del vincitore e di una dichiarazione liberatoria di avvenuta consegna.

I premi non richiesti o non assegnati vanno assegnati alla ONLUS formalizzando una dichiarazione di accettazione e ricezione del premio stesso.

I premi rifiutati dai vincitori possono rimanere al soggetto promotore.

Dopo la consegna dei premi ai vincitori va richiesto nuovamente l'intervento del funzionario camerale o del notaio per il verbale di chiusura.

Alla domanda vanno allegati:

- copia delle liberatorie di consegna premi

- copia del documento di riconoscimento dei vincitori

- eventuale accettazione premi della ONLUS

- delega per la firma del verbale se diverso dal soggetto firmatario del verbale di assegnazione premi.

Ove la verbalizzazione della chiusura del concorso coincida con la fase di individuazione  dei vincitori, sono dovute le tariffe previste per quest’ultima.

Una copia del verbale di chiusura verrà  consegnata al soggetto promotore o delegato che dovrà provvedere all'invio, mediante la piattaforma Prema on-line, al Ministero per lo Sviluppo Economico.

 


Per richiedere l'intervento del funzionario camerale, l'impresa promotrice o il soggetto delegato devono corrispondere anticipatamente i seguenti importi previsti dalla Delibera G.C. n. 120 del 30/09/2002:

- Euro 330,00 + IVA per ogni accesso in orario di servizio

- Euro 429,00 + IVA per ogni accesso in giornata lavorativa dopo le ore 18,00

- Euro 495,00 + IVA per ogni accesso in giornata non lavorativa o festiva.

 

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PAGO PA.

Pagamento Spontaneo

 

Il servizio verrà assicurato solo previo accordo con il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore.

L'eventuale pagamento effettuato senza previo accordo non dà diritto al servizio pertanto, in caso di impossibilità dell’ufficio, la somma verrà restituita.

 


D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430

Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC

Circolare 12 aprile 2002 n. 32/E Agenzia delle Entrate

Parere 8 settembre 2003 Prot. n. 1300355 Ministero delle Attività Produttive

D.L. 28 aprile 2009 n. 39 art. 12, comma 1, lett. o)

Legge 24 giugno 2009 n. 77

D. Dirett. 5 luglio 2010 Ministero Economia e Finanze e Ministero Sviluppo Economico

 


Richiesta intervento funzionario camerale

 

Dove siamo

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UFFICIO OCRI (Organismo di composizione della Crisi d’Impresa)

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UFFICIO PROGETTI DIREZIONALI E SPECIALI

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Responsabile ad interim – Alta Professionalità in Staff al Segretario Generale

 

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Responsabile di Elevata Qualificazione

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UFFICIO ALBI E RUOLI SEGRETERIA ESAMI

Capo Ufficio: sig. Tommaso Oliviero
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UFFICIO QUALIFICAZIONE ARTIGIANA E ATTIVITÀ REGOLAMENTATE

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UFFICIO AMBIENTE E ALBO GESTORI AMBIENTALI  

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UFFICIO ATTIVITÀ BREVETTUALE

Responsabile di Elevata Qualificazione

UFFICIO ATTIVITÀ SANZIONATORIA  

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UFFICIO METROLOGIA LEGALE E RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE

Addetta: sig.ra Di Domenico Gilda
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UFFICIO PROTESTI  

Capo Ufficio: sig. Angelo Raffaele Caprioli

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UFFICIO BANDI PROMOZIONALI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

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