Mediazione
La mediazione civile è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution) che consente alle parti coinvolte in una disputa di cercare di risolvere le proprie divergenze attraverso l'assistenza di un terzo neutrale, il mediatore. Questo processo è spesso preferito rispetto al contenzioso tradizionale per diversi motivi, tra cui la riduzione dei costi, la maggiore rapidità nella risoluzione delle controversie e la possibilità di mantenere relazioni più positive tra le parti.
Si tratta di una procedura rapida (ha una durata non superiore a tre mesi prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.) e dai costi contenuti e predeterminati (il costo della procedura varia a seconda del valore della controversia).
Attraverso la mediazione on line procedura telematica messa a disposizione dalla Camera di Commercio di Napoli, è stato possibile scavalcare anche l’ostacolo della distanza tra le parti in lite, che pur risiedendo in città, regioni o Stati diversi, possono incontrarsi direttamente in rete, mediante un sistema di web conference audio-video provvisto anche di chat room. Il dialogo si svolge in un’area riservata del sito cui possono accedere solo le parti, il conciliatore e il responsabile del servizio: in questo modo è garantita l’assoluta privacy dei soggetti coinvolti.
Per quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione è prevista nelle seguenti materie:
- diritti reali;
- condominio;
- divisioni;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità.
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Associazione in partecipazione
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Rete
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Somministrazione
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Società di persone
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Subfornitura
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Consorzio
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Franchising
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Opera
Mediazione - In vigore la riforma "Cartabia" dal 30 giugno 2023. Di seguito le principali novità:
Opposizione a decreto ingiuntivo
Ai sensi del nuovo art. 5 bis, nel procedimento di opposizione, l’onere di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
Mediazione condominiale
L'amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione (non è più necessaria la preventiva delibera assembleare). L'eventuale verbale di accordo deve contenere il termine entro il quale l'assemblea dovrà approvare l'accordo stesso con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. In caso di mancata approvazione nel termine la conciliazione si intende non conclusa.
Durata
La durata della procedura non può superare i tre mesi dal deposito della domanda, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
Procedimento
Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
Partecipazione
Parti persone fisiche: le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Parti diverse dalle persone fisiche: partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Primo incontro tra le parti
Secondo il nuovo art. 8 il primo incontro è ora effettivo e non semplicemente informativo; ciò significa che le parti, con l'ausilio del Mediatore, potranno discutere subito il merito della controversia. Il mediatore espone preliminarmente la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Procedura del Servizio di Mediazione
Per dare inizio alla mediazione è sufficiente che una delle parti depositi una domanda di mediazione presso la Segreteria del Servizio.
La Segreteria provvederà a contattare l'altra parte ed organizzerà l'incontro secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento del Servizio di Mediazione.
Il Servizio
Quando due o più parti si trovano coinvolte in una controversia a carattere civile e commerciale e comunque vertente su diritti disponibili, possono attivare la procedura di mediazione.
Costi del servizio di Mediazione
Le spese di mediazione si calcolano in funzione del valore della controversia.
Al momento della presentazione della domanda e al momento dell'adesione le parti sono tenute a versare un'indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro.
Le indennità previste sono riportate nel file denominato "tariffario".
Il pagamento delle spese e delle indennità di mediazione può avvenire con le seguenti modalità:
- versamento con PAgoPA tramite piattaforma SIPA raggiungibile al seguente link:
- https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_NA
- La ricevuta rilasciata da SIPA dovrà essere allegata al modulo di domanda o al modulo di adesione;
Ufficio competente: Ufficio ADR
dott.ssa Cristina Tammaro– responsabile ufficio