Imposta di bollo

Imposta di bollo

AMMONTARE PER IL LIBRO GIORNALE E IL LIBRO INVENTARI

Soggetti tenuti al pagamento non forfetario dell’imposta

Se i libri di cui all’art. 2214 c.c. 1° comma, (libro giornale e inventari, compresi i loro sezionali), sono tenuti da soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall’adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
gli imprenditori individuali;
le società di persone;
le società cooperative;
le mutue assicuratrici;
i G.E.I.E.;
i consorzi di cui all’articolo 2612 c.c.;
le società estere;
le associazioni e fondazioni;
gli enti morali.



Soggetti tenuti al pagamento forfetario dell’imposta

Se i libri di cui all’art. 2214 c.c. 1° comma, (libro giornale e inventari, compresi i loro sezionali), sono tenuti da soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall’adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
le società per azioni;
le società in accomandita per azioni;
le società a responsabilità limitata;
le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
le sedi secondarie di società estere;
i consorzi ed aziende di enti locali;
gli enti pubblici.


AMMONTARE PER GLI ALTRI LIBRI

L’imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.


MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta di bollo deve essere assolto mediante:
- versamento in contanti alle casse abilitate. 

In ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.



ESENZIONE TOTALE DALL’IMPOSTA DI BOLLO

Sono totalmente esenti dall’imposta di bollo:

 1. le Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
 2. le O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (art. 7  D.Lgs.460/97);
 3. le cooperative sociali; devono indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative.


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