Gestione bilanci d'ufficio
Campagna Bilanci 2023
A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti: - la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04 per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva; - la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14 per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016
Campagna bilanci 2023
Versione del 27 febbraio 2023
Consulta il Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2023
Le domande di deposito dei bilanci di esercizio saranno accettate solo se sottoscritte digitalmente da un amministratore o da un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Non verranno accettate le istanze inviate con la cosiddetta “procura speciale”.
"Richieste di rettifiche e annullamenti di bilanci depositati:
Si fa presente che l’ufficio non può accogliere né richieste di apertura correzione di istanze depositate né richieste di annullamento della pratica di bilancio già trasmessa
(per approfondimenti consultare il link "Richieste di rettifiche e annullamenti di bilanci depositati")
Per il 2020 le novità più rilevanti per il deposito dei bilanci:
1) Con la pubblicazione del comunicato MISE in Gazzetta Ufficiale n. 6 dell' 8 Gennaio 2019, entra in vigore la versione di tassonomia 2018-11-04 che sarà obbligatoria per le istanze di deposito presentate dal 01-03-2019- ( per il 2020 non ci sono state modifiche alle tassonomie utilizzate nella precedente sessione bilanci utilizzate nel 2019).
2)La Legge 154/2016 ha esonerato le reti contratto dall'obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale
3)11 rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica; (Il bilancio in forma ordinaria risulta pertanto costituito da quattro parti; il Rendiconto Finanziario si aggiunge allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa).
4) BILANCIO MICRO-IMPRESE Ai sensi dell'art. 2435-ter1 del codice civile sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1. del rendiconto finanziario;
2. della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427 del c.c., numeri 9) e 16);
3. della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del c.c. Le società che si avvalgono delle esenzioni sopraindicate devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata, in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei predetti limiti.
5) I consorzi depositano il bilancio entro il 28/02/17 con la nuova tassonomia in vigore, (2016-11-14)e non come e' stato fatto per gli anni precedenti che la tassonomia era relativa alla precedente versione.
6) APPROVAZIONE BILANCIO
Il bilancio può essere approvato:
a)dall'assemblea dei soci: in tal caso occorre allegare il verbale di assemblea
b)dai soci con decisioni adottate mediante consultazione scritta consenso espresso per iscritto: in tal caso occorre allegare le decisioni dei soci, riportanti ciascuna la data della manifestazione del consenso, e il verbale riepilogativo del risultato conseguito redatto dagli amministratori (o liquidatori).
Modulistica C17 per società cooperative
Modello C17
"Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve essere più utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro "DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE" nel modello B", per consentire le attività di vigilanza agli Enti preposti.
Si precisa che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all'Albo, la cooperativa è tenuta ad effettuare due adempimenti distinti, uno per l'iscrizione all'Albo e uno per l'allegato al Bilancio, mediante l'invio di due pratiche.
Le società Cooperative iscritte nella sezione "COOPERATIVE A MUTULITA'PREVALENTE" di cui agli artt. 2512,2513 e 2514 del c.c., tramite il riquadro "DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE" nel modello B devono dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art. 2513 c.c.).
Oltre alla dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente v inoltre, va inoltre sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza .
Si ricortda che nel caso in cui le cooperative che rientrano nella classe delle micro-imprese volessereo presentare il bilancio nel relativo formato, al fine di documentare la condizione di prevalenza, dovranno utilizzare il campo di testo libero della tassonomia "Informazioni di cui agli artt. 2513e 2545-sexies del Codice Civile" nella tassonomia vigente: (tag XBRL itcc-ci_CommentoInformazioniAgliArtt25132545-sexiesCodiceCivile).
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 79 del 13/09/2024 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 63 del 27/06/2023 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 17 del 27/04/2022 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 16 del 27/04/2022 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 15 del 27/04/2022 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 14 del 27/04/2022 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 10 del 05/04/2022 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 9 del 05/04/2022 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 37 del 22/12/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio -Provvedimento del Conservatore n. 35 del 24/11/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 31 del 27/10/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 28 del 03/09/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 24 del 29/07/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 18 del 11/05/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 17 del 11/05/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 14 del 21/04/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 13 del 13/04/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 12 del 06/04/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 7 del 10/03/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 6 del 02/03/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 4 del 09/02/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 2 del 02/02/2021 |
Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore n. 4 del 21/03/2016 |
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