Sezione speciale

Sezione Speciale - REA

L´iscrizione nella Sezione Speciale produce gli effetti di pubblicità notizia, salvo che per gli imprenditori agricoli rispetto ai quali l'iscrizione produce gli effetti della pubblicità legale previsti dall´art. 2193 c.c.
Nella Sezione Speciale si iscrivono:
· gli imprenditori agricoli (persone fisiche e giuridiche) (art. 2135 c.c.)
· i piccoli imprenditori/coltivatori diretti (art. 2083 c.c.)
· le società semplici (art. 2251 c.c.)
. Nella Sezione Speciale vengono inoltre annotate le imprese artigiane (L. 443/1985).

REA-REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO
Il Repertorio Economico Amministrativo (REA) previsto dall' art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall' art. 9 del DPR 581/95 raccoglie le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative sia ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere); sia a soggetti iscritti nel Registro Imprese, relativamente alla denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e l’apertura, modifica e cessazione di unità locali.

Imprese artigiane

Consulta la sezione Artiginato

Chi si iscrive

L'iscrizione nel Registro Imprese è obbligatoria anche per gli imprenditori individuali e gli imprenditori agricoli/coltivatori diretti.
Sono, infatti, obbligati a richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese le persone fisiche che esercitano almeno una delle attività economiche di seguito elencate:

Vengono applicate per le denunce presentate al Repertorio Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell'evento per:

  • l'inizio, modifica o cessazione dell'attività (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
  • l'apertura, modifica o cessazione di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
  • per la nomina o cessazione di qualifiche tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
  • iscrizioni e modifiche di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)

Importi
Euro 10,00 sanzione minima (per la denuncia presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti)
Euro 51,33 sanzione massima (per la denuncia presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini)

Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

Solo per sanzioni REA
Per autorizzare il prelievo dell'importo della sanzione dovuta, in fase di spedizione della pratica telematica, occorre scrivere nel riquadro NOTE della distinta e nella messaggistica della pratica:
SI AUTORIZZA IL PRELIEVO DELL'IMPORTO DOVUTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IL TARDATO DEPOSITO

Imprenditore commerciale individuale (non piccolo) esercente un'attività ricompresa fra quelle indicate dall'art. 2195 c.c. ovvero:

  • un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi
  • un'attività intermediaria nella circolazione dei beni
  • un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
  • un'attività bancaria o assicurativa
  • altre attività ausiliarie delle precedenti

Coltivatore diretto di cui all'art. 2083 c.c. ovvero colui che svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore descritto nel punto 2

Imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 c.c. ovvero colui che esercita un'attività agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) senza possedere una o più delle caratteristiche del coltivatore diretto.

Imprenditore artigiano (art.19 D.P.R. 581/1995) Le domande di iscrizione delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione nell´Albo Imprese Artigiane sono solo annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese.

Società semplice (art. 2251 c.c.) La società semplice costituisce la forma più elementare di società.
La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:

1) attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:
• la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica;
• le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;

2) attività di gestione di immobili: l'art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società. Si tratta, però, di norma eccezionale, oltre che temporanea.

Altra caratteristica è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non hanno poteri di rappresentanza.

Società fra avvocati  Il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n.96  disciplina - al titolo  II, art.16 e segg. - l'esercizio della professione forense in forma societaria, precisando che la società tra avvocati è regolamentata dalle norme   dello stesso titolo II della legge e, "ove non diversamente  disposto, dalle  norme che regolano  la società in nome collettivo  di cui al capo III del titolo V  del codice civile". Infatti, la società tra legali si modella, in parte, sul tipo della società in nome collettivo, cui si avvicina per struttura ed  organizzazione societaria , rilevanza dell'elemento personale  e regime di responsabilità dei soci.
Invero,  va rilevato che l'attività svolta dalle società tra  avvocati è comunque un'attività di tipo  professionale - secondo quanto chiarito nella relazione governativa -ed è caratterizzata dalla prestazione di servizi in tutto e per tutto   analoghi a quelli espletati dal libero professionista singolo.
In sostanza,  accanto all'associazione professionale prevista dalla L.23 novembre  1939 n.1815, sorge una nuova figura, che costituisce un'entità giuridica  distinta da quella  dei singoli  soci che la compongono:  la  società, infatti, è iscritta all'albo, riceve l'incarico professionale, percepisce  il compenso, risponde con il suo  patrimonio.

Ultima modifica
Lun 22 Mag, 2023