Agenti e rappresentanti di commercio
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell’apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri.
L'attività di agente è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
L'attività di rappresentante è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati case mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 giorni.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attività di agenzia e rappresentanza e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.
SCIA
L'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “ARC” nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e il modello intercalare “Requisiti” con l'indicazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività per tutti i soggetti successivi al primo. Detti modelli, allegati al DM 26 ottobre 2011, sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro delle Imprese, presentati come file .XML e individuati con il codice documento C34 per il modello “ARC” e C35 per il modello intercalare “Requisiti”.
La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
In caso di Scia richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve individuare l'attività che la stessa intende svolgere (agenzia e rappresentanza).
UNITÀ LOCALI
MODIFICHE
L'agente e rappresentante di commercio (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall'evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un'istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “ARC” e la sezione “Requisiti”.
ATTENZIONE
la comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante priva del modello "ARC" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell'attività e l'adozione del conseguente provvedimento.
Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (ad esempio: modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia e etc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle Imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica Registro imprese/rea) senza compilazione del modello "ARC".
ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (a regime)
Qualora il soggetto iscritto nell'apposita sezione del Rea ricominci l'attività di agenzia o rappresentanza deve richiedere la cancellazione dalla medesima sezione e contestualmente deve compilare la sezione "Requisiti" del modello "ARC".
REGIME TRANSITORIO
Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l'attività in forma imprenditoriale, nel Rea per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori etc.).
Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.
AVVERTENZA
Decorso tale termine non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del Rea, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.
REVISIONE - VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del Rea sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data di iscrizione.
Diritto di stabilimento
Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario. Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.
Libera prestazione di servizi
La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese o nel Rea perchè non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.
Cosa fare per accedere al servizio
I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche da presentare sotto forma di file in formato .XML sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e dopo essere stati compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.
Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2 della Guida online, alle pagine 101 - 108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.