Transfrontalieri

Come previsto dall'articolo 194 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. 205/2010, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita Sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 152/2006, che non è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie, di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.
Con la deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato d'urgenza le prime disposizioni che consentono alle imprese interessate di proseguire l'attività oggetto di iscrizione all'Albo e ne ha definito le modalità.

Sono tenute all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali:
• le imprese con sede legale nel territorio italiano
• le imprese con sede legale all'estero e con la sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, decreto ministeriale 406/98 la domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa o la sede secondaria con rappresentanza stabile nel caso di impresa con sede legale all'estero.
All'articolo 2 della citata Delibera sono contenute delle disposizioni transitorie da osservare per le imprese con sede legale all'estero e non dotate di sede secondaria in Italia che devono presentare domanda di iscrizione ad una delle Sezioni regionali o provinciali dell'Albo a propria scelta e conformarsi a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, D.M. 406/98 entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.
Al riguardo con la Circolare del 25 gennaio 2011, prot. n. 0146/ALBO/PRES., il Comitato nazionale ha precisato che il requisito della sede secondaria può ritenersi soddisfatto, considerato il disposto dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del D.M. 406/98, anche dall'impresa che disponga di un domicilio in Italia.
L'istituzione della sede secondaria nel territorio di competenza di Sezione diversa da quella prescelta per la presentazione della domanda comporta il trasferimento dell'iscrizione presso la Sezione competente.

Nella domanda vengono dichiarati in lingua italiana i seguenti dati:
• il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 406/1998
• i numeri di targa e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche in relazione al trasporto delle merci pericolose (ADR) ove previsto;
• il possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
• l'elenco delle tipologie di rifiuti che si intendono trasportare ed il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti

L'iscrizione è effettuata sulla base delle suddette dichiarazioni e la Sezione regionale rilascia contestualmente una ricevuta (come da allegato B della delibera n. 3 del 22 dicembre 2010) che consente all'impresa di operare. La ricevuta rilasciata deve essere tenuta a bordo dei veicoli utilizzati dall'impresa per i trasporti dei rifiuti, in attesa del provvedimento formale di iscrizione.

Il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti per l'iscrizione deve essere dimostrato dall'impresa con la documentazione prevista dall'articolo 1, commi 6 e 7, della delibera n. 3 del 22 dicembre 2010, consegnata alla Sezione territorialmente competente e accompagnata da traduzione nella lingua italiana giurata nei modi di legge, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
La Sezione procede a verificare la sussistenza delle condizioni previste ed attestate dall'impresa e ad emettere il provvedimento di iscrizione. La mancata ricezione della suddetta documentazione è considerata equivalente al mancato possesso delle condizioni e dei requisiti attestati con la domanda.
Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e requisiti attestati, dispone la Cancellazione dall'Albo.

Capacità finanziaria
l'impresa deve dimostrare il possesso del requisito di capacità finanziaria con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, D.M. 406/1998 e dalla deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n.1 del 30 gennaio 2003, relative all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.

NB La documentazione DEVE essere accompagnata da traduzione italiana giurata nei modi di legge

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE
Ai fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 1-4-5, i documento necessari sono:

  • Modello di domanda in marca da bollo, firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa
  • Intercalare P: un modello P per ogni socio amministratore delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza legale in tutti gli altri casi
  • fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i
  • Documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e, nel caso, del responsabile tecnico
  • Modello RT: un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie per le quali viene assunto l’incarico
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese
  • fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i
  • Requisiti di cui all’art. 10 del DM 406/98 a firma del Responsabile Tecnico
  • autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico
  • autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) del D.M. 406/98
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il Responsabile Tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta: deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni
  • elenco delle tipologie di rifiuti che si intendono trasportare e relativo codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
  • dichiarazione in cui si elencano i numeri di targa e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche in relazione al trasporto delle merci pericolose (ADR) ove previsto
  • copia fronte/retro, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, delle carte di circolazione
  • qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto o in leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copia/e dei contratti di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione senza conducente
  • perizia giurata sull’idoneità tecnica dei veicoli ai sensi dell’art. 12, c. 3, lett. a) del D.M. 406/98
  • copia della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci
  • Pagamento dei diritti annuali al momento della presentazione della domanda
  • Pagamento dei diritti di segreteria


ULTERIORE DOCUMENTAZIONE richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:
1. Marche da bollo per l’emissione del provvedimento
3. Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN: IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento.

DURATA DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione ha durata quinquennale

VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 15, D.M. n. 406/98), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale, veicoli, cancellazione in uno o più categorie dell'Albo, ecc.).
L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 16 D.M. n. 406/1998).
L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT, inserimento veicoli dovrà essere presentata la perizia, ecc.)
Nel modello di variazione sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all’Albo (anagrafica, inserimento nuove categorie di rifiuti, variazione di mezzi e di rifiuti, ecc.).
Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
• ragione e denominazione sociale
• sede legale
• legali rappresentanti
Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.

CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo.
La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.

Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 406/98
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.


MODULISTICA

Modello di domanda

Intercalare P

Modello RT

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 406/98 a firma del Responsabile Tecnico
Dichiarazione conformità copie

Modello di variazione trasfrontalieri

Requisiti soggettivi del legale rappresentante

 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Deliberazione n. 3 del 22/12/2010. Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs 205/2010


Deliberazioni n. 3 del 14/03/2011. Modifiche e integrazioni alla deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, recante: “Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010”


Circolare 146 del 25/01/2011. Sede secondaria imprese estere che effettuano trasporti transfrontalieri

Ultima modifica
Gio 13 Lug, 2023